Legge Ordinaria n. 113 del 30/03/1981 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1981 n. 93)
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Applicabilita'

  Le  procedure  stabilite  dalla  presente  legge  si applicano alle
forniture  di  beni, compresi i necessari lavori di installazione, il
cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,
sia  uguale  o  superiore  alle  200.000  unita' di conto europee, da
aggiudicarsi:
    1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
    2)  dalle  amministrazioni  e dalle aziende autonome statali, ivi
compresa  l'Azienda  per  gli  interventi  sul  mercato agricolo, con
esclusione   dell'Azienda   autonoma   delle  ferrovie  dello  Stato,
dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle   telecomunicazioni,
limitatamente  ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di
Stato per i servizi telefonici;
    3)  dalle  province,  dai  comuni  e  dai  loro  consorzi e dalle
comunita' montane;
    4) da tutti gli altri enti pubblici;
  Le  regioni  a  statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, nella loro rispettiva
competenza,  sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente
legge  la  loro  normativa  in materia e quella relativa agli enti di
sviluppo  agricolo  ed  alle  istituzioni  di  pubblica  assistenza e
beneficenza,  ai  sensi  dell'articolo  6  del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616. Costituiscono norme di
principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.
  Il  controvalore  in moneta nazionale dell'unita' di conto europea,
da  assumere  a  base  per la determinazione dell'importo indicato al
primo  comma,  pubblicato  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee  nei  primi  giorni  di  novembre,  ha effetto per due anni a
decorrere  dal  1  gennaio  successivo. Tale controvalore e' altresi'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  a cura del
Ministero del tesoro.
  Ai  fini  del  rispetto  del  limite  di importo indicato nel primo
comma:
    a)  per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere
rinnovate  entro  un termine determinato, si considera il loro valore
cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il
termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici
mesi;
    b)   per   le   forniture   omogenee  che  possono  dar  luogo  a
contemporanee  aggiudicazioni  per  lotti  separati,  si considera il
valore di stima della totalita' dei lotti.
  Nessun  progetto  di  fornitura puo' essere suddiviso allo scopo di
sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  Nel  caso  di  concessione  di  un'attivita'  di servizio pubblico,
nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario,
indipendentemente dal suo stato giuridico, e tenuto ad osservare, per
le  forniture  concluse  con  terzi nell'ambito di tale attivita', il
principio  della  non  discriminazione in base alla nazionalita', nei
confronti   dei   fornitori  appartenenti  agli  Stati  membri  della
Comunita' economica europea.
  Gli   acquisti   e   le   forniture   da   aggiudicarsi   da  parte
dell'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  sono  esclusi, in via
temporanea,  dal  campo  di applicazione della presente legge, fino a
quando  non  interverra'  la relativa modifica della direttiva CEE n.
77/62 del 21 dicembre 1976.
 

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