Legge Ordinaria n. 157 del 10/04/1981 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1981 n. 116)
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
    n.  74,  concernente  i  certificati  di  attitudine  di marinaio
qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;
    n.  109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli
effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;
    n.  129,  concernente  l'ispezione  del  lavoro  in  agricoltura,
adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;
    n.  132,  concernente  le  ferie  annuali  retribuite, adottata a
Ginevra il 24 giugno 1970;
    n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di
mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;
    n.   135,   concernente  la  protezione  dei  rappresentanti  dei
lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a
Ginevra il 23 giugno 1971;
    n.    136,    concernente   la   protezione   contro   i   rischi
d'intossicazione  dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno
1971;
    n.  137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di
manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;
    n.  138,  concernente  l'eta'  minima  di  ammissione  al lavoro,
adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;
    n.  139,  concernente  la  prevenzione ed il controllo dei rischi
professionali  dovuti  a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a
Ginevra il 24 giugno 1974.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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