Legge Ordinaria n. 475 del 10/08/1981 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1981 n. 224)
Riordinamento delle indennita' spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa
in   ferma   volontaria   o   rafferma   dell'Esercito  (esclusi  gli
appartenenti    all'Arma    dei    carabinieri),   della   Marina   e
dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena
con  diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e'
estesa,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'indennita' per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
  La suddetta indennita' non e' cumulabile con l'indennita' d'impiego
operativo  di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed e' corrisposta
limitatamente  al  periodo  di  effettivo  servizio  prestato  per la
diretta    vigilanza   e   custodia   sui   detenuti.   E'   facolta'
dell'ufficiale,  del  sottufficiale e del militare di truppa in ferma
volontaria  o  rafferma  scegliere  fra le due indennita' quella piu'
favorevole.
  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'indennita'  di  cui  al  primo  comma,  per  coloro che cessano dal
servizio,  e'  pensionabile  sino  all'importo  massimo  previsto per
l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187,
e successive modificazioni ed integrazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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