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Legge Ordinaria n. 659 del 18/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1981 n. 323)
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  titolo  di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute per le
elezioni  dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i
partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo
finanziario a carico dello Stato.
  Nell'ambito  di  un ammontare globale di venti miliardi di lire, il
contributo  per ciascuna elezione regionale viene determinato in base
alla   proporzione   fra  la  popolazione  del  territorio  regionale
interessato e la popolazione del territorio nazionale.
  Hanno  diritto  al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un
proprio  candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno
un proprio candidato eletto in una delle regioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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