Legge Ordinaria n. 34 del 10/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1982 n. 43)
Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  annotazioni  concernenti gli atti di matrimonio di cui e' stata
pronunciata la nullita' con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti
di   matrimonio  per  i  quali  la  corte  di  appello  ha  emesso  i
provvedimenti  previsti  nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929,
n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del
culto  cattolico  per  i  quali  e'  stata  pronunciata  sentenza  di
annullamento   della   trascrizione   non  debbono  essere  riportate
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.
  L'estratto  rilasciato  per  la richiesta di pubblicazione ai sensi
dell'articolo  97  del codice civile deve contenere le annotazioni di
cui  al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini
delle pubblicazioni matrimoniali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982

                               PERTINI

                                                 SPADOLINI - DARIDA -
                                                              ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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