Legge Ordinaria n. 516 del 07/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1982 n. 216 suppl.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  429,
recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione
delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: 
  "Nella determinazione degli ammontari  complessivi  ai  fini  delle
contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione  non  si  tiene
conto dei compensi di lavoro  dipendente  percepiti,  assoggettati  a
ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni  percepite,  al  netto  della
ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno  due  terzi
del reddito". 
 
  All'articolo 4: 
    nel primo comma: 
      all'alinea, le parole: "E' punito  con  la  reclusione  fino  a
cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite
dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque  anni
e con la multa da cinque a dieci milioni di lire"; 
      nel numero 4), e' soppressa la parola: 
      "fraudolentemente"; 
      il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
"5) emette o utilizza fatture o altri  documenti  per  operazioni  in
tutto  o  in  parte   inesistenti   o   recanti   l'indicazione   dei
corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore
a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture  o  altri  documenti
recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne 
      risulti  impedita  la  identificazione  dei  soggetti  cui   si
      riferiscono"; 
nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del 
reddito o esponendo  componenti  negativi  fittizi"  sono  sostituite
dalle  parole:  "dissimulando   componenti   positivi   o   simulando
componenti negativi del reddito"; 
      il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5)  e  6)  sono  di
lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei  mesi  o
della multa fino a lire cinque milioni". 
 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
 
  All'articolo 6: 
    il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
    "3)  l'interdizione  dagli   uffici   direttivi   delle   persone
giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi  e
non superiore a due anni"; 
    i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: 
      "4)   l'incapacita'   di   contrattare    con    la    pubblica
amministrazione per un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno  e  non
superiore a tre; 
      5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a  due  anni,  degli  agenti  di  cambio  e  dei
commissionari di borsa"; 
      e' aggiunto il seguente comma: 
      "In caso di assoluzione,  la  sentenza  deve  essere  parimenti
pubblicata, con le stesse modalita'  previste  dall'articolo  36  del
codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta". 
 
  All'articolo 7: 
    nel primo comma, sono soppresse le parole:  "e  la  pubblicazione
della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale"; 
    nel secondo comma, dopo le parole: 
    "La condanna  all'arresto  importa  inoltre",  sono  aggiunte  le
parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del
codice penale", e sono soppresse le parole: "e  l'applicazione  della
pena accessoria di cui al numero 5)  dello  stesso  articolo  per  un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre". 
 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
    "Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1  si  prescrive
in sette anni. 
    Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti
negli articoli 2 e 4 si prescrivono  in  sei  anni.  Il  corso  della
prescrizione e' interrotto dalla constatazione di dette violazioni". 
    All'articolo  12,  nel  secondo  comma,   le   parole:   "possono
procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono",  e  le  parole:
"ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti
e possono". 
 
  All'articolo 13, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "L'azione penale ha corso anche in  pendenza  dell'accertamento  di
imposta, a far data dal 1 gennaio 1983". 
 
  All'articolo 14: 
    nel primo comma, le parole: "e' scaduto anteriormente  alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle
parole: "e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982"; 
    nel secondo comma, le parole: "entro il mese  di  novembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre"; 
    nel terzo comma, dopo le parole: 
    "modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non  oltre
il 30 settembre 1982", ed e' aggiunto il seguente periodo: 
    "Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite   le   modalita'   per
l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione
dei modelli"; 
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli,  le
disposizioni dell'articolo 8 e del  secondo,  terzo  e  quarto  comma
dell'articolo 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600". 
 
  All'articolo 15: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "La dichiarazione integrativa delle persone fisiche  deve  essere
presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma  o  di
Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto  previsto
nel  penultimo  comma  dell'articolo  precedente.  La   dichiarazione
integrativa dei soggetti diversi dalle persone  fisiche  deve  essere
presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione
si  trova  il  domicilio  fiscale  del  soggetto  al  momento   della
presentazione della dichiarazione"; 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Nella dichiarazione integrativa il contribuente  deve  indicare,
distintamente per ciascun periodo d'imposta per il  quale  si  avvale
della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo  dell'imponibile,
del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta,  della
perdita, della minore perdita, nonche'  altri  dati  ed  elementi  in
conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso  articolo.
A tali fini  si  considerano  dichiarati  i  redditi  risultanti  dai
certificati di cui alla lettera d) del quarto comma  dell'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, presentati, in assenza  delle  condizioni  richieste  da  questa
disposizione,  in  luogo  della   dichiarazione.   La   dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute,  acconti
di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati"; 
    il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
    "I soggetti ai quali sono imputati  pro  quota  i  redditi  delle
societa' o  associazioni  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle  imprese
familiari e delle aziende gestite in comunione  tra  coniugi  possono
presentare  le  dichiarazioni  integrative  indipendentemente   dalla
presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa'
o associazione, del  titolare  dell'impresa  familiare  o  dell'altro
coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione, del titolare
dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli  confronti  del
soggetto dichiarante"; 
    il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
    "La determinazione dell'imponibile e  il  calcolo  delle  imposte
dovute devono essere  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni
relative a ciascun periodo di imposta con i criteri  e  le  modalita'
stabiliti  nel  modello  di  cui  al  terzo  comma   dello   articolo
precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi  il  calcolo
deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del  quindici  per
cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975  e
1976 e' attribuita, con modalita' stabilite con decreto del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni  a
statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del  13,60
per cento; la stessa compartecipazione spetta alla  regione  Sicilia,
ferme restando le  disposizioni  relative  agli  anni  successivi.  I
soggetti che  esercitano  l'attivita'  di  allevamento  del  bestiame
possono optare per la determinazione del relativo reddito in base  ai
criteri di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  22  settembre
1978, e successive modificazioni". 
 
  L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente  alla
data  di  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  e'  stato
notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia  si
estingue se la  dichiarazione  integrativa  reca  un  imponibile  non
inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato
dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato  dal
contribuente. 
  Le disposizioni del comma  precedente  non  danno  in  nessun  caso
diritto alla riduzione dell'imposta  ad  un  ammontare  inferiore  al
venti  per  cento  della  differenza  tra  l'imposta   corrispondente
all'imponibile  accertato  e  quella  corrispondente   all'imponibile
dichiarato. Nei casi di  omessa  dichiarazione,  la  controversia  si
estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non
e' inferiore a quella determinata  riducendo  l'imponibile  accertato
dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento". 
 
  L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  "Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente  alla
data  di  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  e'  stato
notificato accertamento in rettifica o di ufficio,  la  controversia,
se non risulta estinta ai sensi  del  precedente  articolo,  prosegue
limitatamente alla differenza fra  l'imponibile  accertato  e  quello
risultante dalla dichiarazione integrativa". 
  All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: "supera di  almeno
il dieci per  cento  quella  corrispondente"  sono  sostituite  dalle
parole:  "non  e'  inferiore   al   dieci   per   cento   di   quella
corrispondente". 
 
  All'articolo 19: 
    nel  primo  comma,  le  parole:  "al  primo  gennaio  1982"  sono
sostituite dalle parole: "al 1° agosto 1982"; 
    nel secondo comma, secondo periodo, le parole:  "del  trenta  per
cento" sono sostituite dalle parole: "del venticinque per cento"; 
    al terzo comma, le parole: "le persone fisiche sono ammesse" sono
sostituite dalle  seguenti:  "i  contribuenti  sono  ammessi",  e  le
parole: "elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di
impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e per le societa' di  persone  e
soggetti assimilati l'importo e' elevato a lire  600.000,  salvo  che
per gli enti non commerciali per i quali l'importo  e'  stabilito  in
lire  250.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  le  persone
fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche  titolari  di
reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le  persone
giuridiche. Tali importi minimi si  intendono  solutori  ai  fini  di
tutte le imposte di cui al primo comma"; 
    al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
    "Al fine di stabilire se un  periodo  di  imposta  e'  chiuso  in
perdita o  in  pareggio,  non  si  tiene  conto  delle  compensazioni
previste dagli articoli 17 e 24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui  al  secondo
comma e' applicato sull'imposta, comprese  le  relative  addizionali,
corrispondente  al  reddito  non  ridotto   per   effetto   di   tale
compensazione. Per le perdite dei  periodi  di  imposta  definiti  ai
sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi'
definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e
24,  fermo  restando,  per  i  periodi  medesimi,   l'effetto   della
compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai  fini
della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute"; 
    il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
    "Se la definizione automatica dei periodi  d'imposta  di  cui  al
primo comma viene attuata da persone giuridiche, che  abbiano  omesso
di  presentare  alcune  dichiarazioni   annuali,   la   dichiarazione
integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire
1.000.000"; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti  commi  la
presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano  le  condizioni,
del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. 
    Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle
predette  condizioni,  per  la  definizione  automatica  del  reddito
relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso
non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma. 
    Se  le  maggiorazioni  indicate  nel  secondo  comma   riguardano
l'imposta locale sui  redditi  e  una  delle  imposte  personali  sui
redditi, l'eventuale differenza,  dovuta  sino  a  concorrenza  degli
importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche o  di  quella  sul  reddito
delle  persone  giuridiche.  Alle  medesime  imposte  si  imputano  i
versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma". 
 
  L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Le imposte dovute  in  base  alle  dichiarazioni  integrative,  ad
esclusione di quelle di cui agli articoli  16  e  17,  sono  riscosse
mediante versamento diretto con le modalita'  di  cui  al  successivo
articolo. 
  I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione  del
quaranta  per  cento  entro  il  termine   di   presentazione   della
dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due  rate  uguali,
rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983. 
  Alla liquidazione delle imposte dovute in base  alle  dichiarazioni
integrative provvedono gli  uffici  delle  imposte  ed  i  centri  di
servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600,  entro  il
termine di cui al  primo  comma  dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato  con
decorrenza dall'anno 1982. 
  Entro lo stesso termine sono riscosse, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le  maggiori
somme dovute e quelle  non  versate,  mediante  iscrizione  in  ruolo
speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto  del
Ministro delle finanze e gli  eventuali  rimborsi  sono  eseguiti  ai
sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa  luogo  alla
iscrizione nei ruoli e al rimborso di  somme  il  cui  ammontare  non
supera lire cinquemila. 
  Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma
si applicano gli interessi di cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e   la
soprattassa  del  quaranta  per  cento  di   cui   al   primo   comma
dell'articolo 92 del medesimo decreto. 
  L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle  dichiarazioni
integrative di cui al presente titolo, non e' deducibile ai fini  del
reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito  delle  persone
fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 
  Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed  al  terzo
comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalita' per effettuare  il
pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse  pari
al saggio ufficiale di sconto maggiorato  dell'interesse  legale.  Se
l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative
e' interamente  versato  entro  il  termine  stabilito  per  la  loro
presentazione puo' essere ridotto di una somma  pari  al  cinque  per
cento dell'importo delle imposte dovute". 
 
  L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  "Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20  sono  riscossi
mediante versamento diretto con le modalita' di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  da  eseguirsi
mediante stampati conformi  al  modello  approvato  con  decreto  del
Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
  Per i versamenti diretti dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  da  eseguirsi  mediante
delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalita' di
rilascio delle attestazioni da parte delle aziende  delegate  nonche'
le modalita' per l'esecuzione  dei:  versamenti  in  tesoreria  e  la
trasmissione  dei  relativi  dati  e  documenti   all'amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". 
 
  All'articolo 24, nel primo comma, dopo le parole: "su richiesta del
contribuente",  sono  aggiunte  le   seguenti:   "o   del   sostituto
d'imposta". 
 
  All'articolo 25: 
    nel secondo comma, le parole: "entro il mese  di  novembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre"; 
    il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono  essere
redatte in conformita' ai modelli approvati con decreto del  Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le  disposizioni
dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo  40,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633.  Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli". 
 
  All'articolo 26 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i periodi di imposta  relativamente  ai  quali,  anteriormente
alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, e'  stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia  si
estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa  non
sia inferiore ad un ammontare  costituito  dal  60  per  cento  della
maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25  per  cento
dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni
caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei  casi  di
omessa  dichiarazione  la  controversia  si  estingue  se   l'imposta
risultante dalla dichiarazione non  e'  inferiore  al  70  per  cento
dell'imposta accertata dall'ufficio". 
 
  All'articolo 28: 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente  ai  quali  il
termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro  il
5 marzo 1982, l'imposta e' determinata aumentando  quella  risultante
dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla
somma  del  2  per  cento  dell'imposta  relativa   alle   operazioni
imponibili effettuate nel periodo  di  imposta  e  del  2  per  cento
dell'imposta detraibile  nel  medesimo  periodo.  Per  i  periodi  di
imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari
realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni
relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite  nella
misura del 4 per cento"; 
    il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      "In  deroga  al  comma  precedente,  se  i  contribuenti  hanno
presentato per l'anno 1981 la dichiarazione  annuale  a  credito  con
richiesta di  computazione  per  l'intera  eccedenza  di  imposta  in
detrazione  nell'anno  successivo,  non  si  applica  la  definizione
automatica ne' per l'anno 1981 ne', ove sussistano, per i periodi  di
imposta immediatamente precedenti per i quali e'  stata  analogamente
presentata la  dichiarazione  annuale  a  credito  con  richiesta  di
computazione  dell'intera  eccedenza.  E',   comunque,   ammessa   la
definizione automatica qualora in sede di  dichiarazione  integrativa
si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione
del secondo comma, credito che, in  ogni  caso,  deve  superare  lire
duecentomila per periodo di imposta  e,  se  inferiore,  deve  essere
integrato fino alla predetta somma". 
 
  All'articolo 30: 
    il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      "L'ammontare di cui al  numero  4)  del  comma  precedente,  se
superiore  a  lire  cinquecentomila,  deve  essere   versato,   senza
applicazione di interessi,  in  tre  rate  quadrimestrali  di  uguale
importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la  seconda  dal
10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio  1983;  se  non  e'
superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione  dal  10  al  30
novembre 1982"; 
      nel  settimo  comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Per la stipula della  relativa  convenzione  e  di  quelle
riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni,
e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto nonche' per la stipula delle convenzioni relative
alla registrazione dei  dati  risultanti  da  atti,  dichiarazioni  e
documenti presentati dai contribuenti agli uffici  del  registro,  il
Ministro delle finanze e' autorizzato a  procedere,  in  deroga  alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della
legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione  di  ogni  forma  di
gestione fuori bilancio". 
 
  All'articolo 31: 
    nel secondo comma, le parole: 
      "Per gli atti registrati entro il 31 dicembre  1981  e  per  le
denunce e le dichiarazioni presentate  entro  la  stessa  data"  sono
sostituite dalle parole: "Per gli atti  pubblici  formati  e  per  le
scritture private autenticate entro  il  31  dicembre  1981,  per  le
scritture private non  autenticate  formate  entro  la  stessa  data,
purche' tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le  denunzie
e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato  entro
il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata  effettuata  nei
termini di legge, e comunque non oltre il  30  giugno  1982",  ed  e'
aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "L'incremento  imponibile
complessivamente assoggettato ad imposta  non  puo'  comunque  essere
inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato"; 
      dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore
iniziale  per  le  successive  applicazioni   dell'imposta   comunale
sull'incremento   di   valore   degli   immobili   quello   accertato
dall'ufficio  agli  effetti  delle  imposte  di  registro   e   sulle
successioni e donazioni ridotto della meta' o quello  dichiarato  dal
contribuente aumentato del venti per cento"; 
      al quarto comma, sono aggiunte, infine le parole: "La  presente
disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione". 
 
  All'articolo 32: 
    il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
      "Le dichiarazioni integrative e le istanze  di  definizione  di
cui al  presente  decreto,  da  redigersi  in  carta  semplice,  sono
irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano  sono
acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base
di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate  dagli
uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale  o
per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi  gli
effetti della liquidazione delle imposte in base  alla  dichiarazione
originaria a norma dell'articolo 36-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati
dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo  dei  maggiori
imponibili e delle maggiori imposte da indicare  nelle  dichiarazioni
integrative o nelle istanze  di  definizione.  Tuttavia  le  maggiori
imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione  originaria,
in caso di accertamento o  di  prosecuzione  della  controversia,  si
considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle  sanzioni
ai sensi dell'articolo 22. 
      In sede di liquidazione delle dichiarazioni  uniche  presentate
per  l'anno  di  imposta  1981  si  tiene  conto  delle  integrazioni
effettuate   dai   contribuenti   nella   dichiarazione   integrativa
presentata per il medesimo periodo"; 
      nel secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Sono, altresi', sospesi fino al  30  novembre  1982  i  termini  per
ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto o  che  iniziano  a  decorrere
dopo tale data"; 
      dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
      "Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione,  di  cui
al secondo e al terzo comma, e' altresi' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 
 
  L'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
    "Il curatore del fallimento, sentito il parere del  comitato  dei
creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario
liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle
grandi  imprese  in  crisi,  sentito  il  parere  del   comitato   di
sorveglianza e  con  l'autorizzazione  dell'autorita'  di  vigilanza,
possono presentare le  dichiarazioni  integrative  e  le  istanze  di
definizione previste dalle disposizioni del presente titolo. 
    Il pagamento delle somme dovute a seguito delle  dichiarazioni  e
delle istanze di cui  al  comma  precedente  deve  avvenire  entro  i
termini previsti dalle dette disposizioni.  I  relativi  debiti  sono
equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo  comma,  numero
1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". 
 

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