Legge Ordinaria n. 53 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1982 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  789,  recante  ulteriore
proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione  di  spesa
per opere idrauliche di competenza statale e regionale, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
  nel primo comma, alle parole: "650 miliardi",  sono  sostituite  le
seguenti: "800 miliardi"; 
  le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
  "a)  lire  500  miliardi,  di  cui  lire  70  miliardi  nello  anno
finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983,  per
l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di
completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34,
numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione  di
opere idrauliche ritenute urgenti  ed  indifferibili,  per  sopperire
agli  oneri  derivanti  da  revisione  dei  prezzi   contrattuali   e
dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento  del  servizio
idrografico, nonche' per studi, ricerche,  progettazioni  e  indagini
relativi ad interventi considerati prioritari e alla  formazione  dei
piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento
relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti  dal  Ministero
dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate. Per il  piu'
sollecito espletamento dei compiti di cui al  presente  articolo,  il
Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni  interessate,  puo'
procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto  riguarda
studi, ricerche  e  indagini,  mediante  incarichi  professionali,  a
soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita', esperienza
e professionalita'; 
  b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario
1982  e  lire  140  miliardi  nell'anno  finanziario  1983,  per   la
realizzazione da parte delle regioni e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro
competenza."; 
  dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 
  "c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario
1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione,
a cura  del  Ministero  della  agricoltura  e  delle  foreste,  degli
interventi di interesse nazionale,  urgenti  e  indifferibili,  sulla
base dei progetti pronti, nel settore delle  sistemazioni  idrauliche
connesse con le opere di accumulo, di riparto e  di  adduzione  delle
acque ad uso irriguo; i programmi di intervento  vengono  predisposti
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste  di  concerto  con  il
Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate; 
  d)  lire  80   miliardi   nell'anno   finanziario   1983   per   la
realizzazione, da parte delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera  c)
di propria competenza; i programmi di intervento  da  eseguire  dalle
regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Ministero dei lavori pubblici."; 
  nel terzo comma, alle parole:  "80  miliardi"  sono  sostituite  le
seguenti: "100 miliardi", e la parola: "parzialmente" e' soppressa. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - NICOLAZZI 
 
Visto, il 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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