Legge Ordinaria n. 604 del 25/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1982 n. 233 suppl.)
Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

  Il  personale  dipendente  dalle  Amministrazioni  dello  Stato  da
assegnare  alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese
quelle  di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e
alle  istituzioni  scolastiche  ed universitarie estere, nonche' alle
istituzioni  culturali  italiane all'estero, e' scelto esclusivamente
tra  il  personale  di  ruolo,  che  abbia  conoscenza  delle  lingue
straniere richieste per il paese a cui e' destinato.
  La  destinazione  alle  istituzioni  di  cui al comma precedente e'
disposta,  annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi
del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti,
in  relazione  alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro
degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto
alle  categorie  di  personale  richiesto,  sulla base degli elementi
conoscitivi   forniti   dalle   competenti   autorita'   consolari  e
diplomatiche.  I predetti piani possono essere aggiornati in modo che
risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
  Alla  destinazione  all'estero  si provvede previo accertamento dei
requisiti  professionali  e  culturali con riferimento specifico alla
preparazione   necessaria   per  l'espletamento  delle  funzioni  che
dovranno essere svolte all'estero.
  L'accertamento  di  cui  al comma precedente e' effettuato mediante
esami,   integrati  dalla  valutazione  dei  titoli  professionali  e
culturali.
  Gli  esami  comprendono  una o piu' prove scritte ed un colloquio e
consistono  nella  trattazione  articolata  di  argomenti culturali e
professionali,  con particolare riferimento alle funzioni da svolgere
all'estero,   e   nell'accertamento  della  conoscenza  delle  lingue
straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
  Gli  esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli
affari  esteri  da  emanarsi di concerto con i Ministri competenti in
rapporto alle categorie di personale richiesto.
  Le  commissioni  giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per
le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.
  Superano  le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una
votazione  media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli
aspiranti  che  abbiano  riportato  nella  prova  o prove scritte una
votazione  non  inferiore  a quella minima determinata dai decreti di
cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.
  Terminate  le  prove  di  esame  si da' luogo alla, valutazione dei
titoli  nei  riguardi  dei  soli  aspiranti  che hanno superato detti
esami.
  Le  graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei
punteggi  riportati  nelle  prove  di  esame  e nella valutazione dei
titoli.
  Sono  destinati  all'estero  gli  aspiranti  che  si  collocano  in
posizione  utile  in  relazione al numero dei posti per il quale sono
stati indetti gli esami.
  Le  graduatorie conservano validita' per la copertura dei posti che
si  rendano  disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello
cui  si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi
di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per
i  quali  non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette
graduatorie   per   esaurimento   delle  stesse  o  per  mancanza  di
graduatorie  specifiche,  i  relativi  esami sono indetti anche prima
della scadenza biennale.
  Le  graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le
operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio all'estero
sono  pubblicate  negli  albi  del Ministero degli affari esteri e di
quelli  competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto,
previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il  Ministro  degli  affari  esteri  determinera',  con  decreto da
emanarsi  di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie
di  personale  di  ruolo  dello  Stato  che  possono essere destinate
all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita'
di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste
per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del
punteggio  tra  le  singole  prove,  con  la  fissazione altresi' dei
criteri  di  valutazione  dei  titoli.  Il  predetto decreto dettera'
inoltre  le  disposizioni  generali per l'organizzazione dei corsi di
formazione  per il personale destinato all'estero che dovranno essere
orientati  particolarmente  alla conoscenza della realta' culturale e
sociale in cui il personale stesso e' chiamato ad operare.
  Per  il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni
scolastiche  italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3
marzo   1971,   n.  153,  alle  scuole  europee  e  alle  istituzioni
scolastiche  ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove
di  esame,  la  ripartizione  del punteggio tra le singole prove e la
fissazione  dei  criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  da  emanarsi  di
concerto con il ministro degli affari esteri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)