Legge Ordinaria n. 71 del 10/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1982 n. 73)
Provvedimenti a favore delle facolta' di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Pisa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  5  e  10  della  legge  3  giugno 1955, n. 504, sono
abrogati.
  La  facolta'  di  economia e commercio e la sua sezione di lingue e
letterature  straniere  (divenuta  facolta'  di  lingue e letterature
straniere  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 ottobre
1969,  n. 823) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli
1  e  8  della  legge  citata,  statali  a  tutti gli effetti e senza
soluzione  di  continuita',  indipendentemente  dalle  vicende  della
convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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