Legge Ordinaria n. 890 del 20/11/1982 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1982 n. 334)
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario
puo'  avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti,
salvo che l'autorita' giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente.
  L'ufficiale  giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la
notificazione  degli  atti  in  materia  civile  ed amministrativa da
eseguirsi  fuori  del  comune  ove  ha sede l'ufficio, eccetto che la
parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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