Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 938 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al secondo comma, le parole: "di intesa con le regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza"; All'articolo 2: sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche'"; e' aggiunto il seguente comma: "Al Fondo per la protezione civile viene altresi' assegnata la somma di lire 80 miliardi"; L'articolo 3 e' sostituito con il seguente: "Per gli adempimenti di cui al presente decreto e' autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unita', dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non e' computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, e' collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado"; L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984"; Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilita'" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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