Legge Ordinaria n. 948 del 28/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1982 n. 358)
Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale
ordinario dello Stato, con le modalita' indicate dalla presente legge
e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono
attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di formazione nel campo della
politica   estera   o   di   promozione   e   sviluppo  dei  rapporti
internazionali, elencati nella tabella stessa.
  La  tabella  di  cui  al  precedente comma e' soggetta ad una prima
revisione,  da  attuarsi  entro un anno dalla entrata in vigore della
presente  legge  e,  quindi,  a  successive  periodiche revisioni, da
attuarsi  ogni  tre  anni,  mediante  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti
commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  che si pronunciano a termini dei rispettivi regolamenti.
In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti
che  non  abbiano  precedentemente  fruito  di contributo finanziario
dello  Stato:  in  tale  sede  si  applichera'  preferenzialmente  il
principio  per cui il contributo statale non puo' essere stabilito in
misura  superiore  al  65  per  cento  delle  entrate  risultanti dal
bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.
  Nella  tabella  non  sono  inclusi gli enti che operano nel settore
della  cooperazione  con  i  Paesi in via di sviluppo, per i quali si
provvede  in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge
3  gennaio  1981,  n.  7,  salvo  che  per  le  attivita'  di  natura
internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo.
  Condizione  per  l'ammissione  al  contributo  di cui alla presente
legge  e'  che  gli enti operino sulla base di un programma di durata
almeno   triennale   e  dispongano  di  attrezzature  idonee  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate.
  Tali  attivita'  devono  esplicarsi  in  almeno  uno  dei  seguenti
settori:
    1)  formazione  del  personale  diplomatico  e  del  personale di
organismi  internazionali  ed organizzazione di corsi di preparazione
per gli aspiranti a tali carriere;
    2)   organizzazione  di  convegni,  congressi  e  di  ogni  altra
manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
    3)  pubblicazione  di riviste, periodici, studi e libri destinati
principalmente  a  contribuire  alla  conoscenza  dei  grandi temi di
carattere internazionale.
  Con  l'entrata  in vigore della presente legge, le previgenti norme
recanti  finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono
abrogate.
  Dall'importo  dei contributi concessi agli enti elencati in tabella
per  l'anno  1982  vanno detratte le somme versate agli enti stessi a
titolo  di  contributi  ordinari  previsti  da  leggi  vigenti per il
medesimo esercizio finanziario.
  Sono  fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella
per   manifestazioni  rientranti  nelle  specifiche  attribuzioni  di
Ministeri diversi da quello degli affari esteri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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