Legge Ordinaria n. 131 del 26/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1983 n. 117)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  28  febbraio  1983, n. 55, recante provvedimenti
urgenti  per  il  settore  della  finanza  locale per l'anno 1983, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  1-bis.  - I comuni e le province che in sede di formazione
del  bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale,
a  titolo  di indennita' integrativa speciale, un importo inferiore a
quello   dovuto  in  base  alla  legge,  a  richiesta  del  Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa
certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di
cui  all'articolo  5-bis  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51".
    "Art. 1-ter. - (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni
che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel
periodo   dal  15  aprile  al  15  giugno  1983,  i  termini  per  la
deliberazione  del  bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o
collegati sono prorogati di 45 giorni.
      (2)  Il  termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19,
secondo   comma,   e'  differito  al  15  luglio  1983.  La  relativa
deliberazione e' immediatamente esecutiva".
    "Art.  1-quater.  -  (1)  Le province e i comuni partecipano alla
elaborazione  dei  programmi  regionali  di  sviluppo  sulla base dei
principi  sanciti  dall'articolo  11 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, dall'articolo 34 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.
      (2)  Le  province  e i comuni devono operare scelte prioritarie
coerenti  con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi della programmazione
economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.
      (3)  Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio
di  previsione  una  relazione  previsionale  e  programmatica per il
periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.
      (4)  Con  decreto  del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  del  tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI),  l'obbligo  di redigere il bilancio pluriennale potra' essere
esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.
      (5)  La  relazione previsionale e programmatica e gli schemi di
bilancio  pluriennale  e  annuale,  predisposti  dalla  giunta,  sono
presentati entro il 15 novembre al consiglio.
      (6)  In pari tempo la relazione previsionale e programmatica e'
comunicata  alla  regione  che puo' formulare proprie osservazioni in
relazione  agli  obiettivi  programmatici  di sviluppo risultanti dal
programma regionale di sviluppo.
      (7)  La  relazione previsionale e programmatica e i progetti di
bilancio  pluriennale  ed annuale sono deliberati contestualmente dal
consiglio  provinciale  o  comunale  entro  il  15  dicembre,  previo
espresso   pronunciamento   in  ordine  alle  eventuali  osservazioni
formulate dalla regione.
      (8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione
viene  trasmessa  dal  segretario  dell'ente  all'organo regionale di
controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.
      (9)  Il  termine per l'esame del bilancio da parte del comitato
regionale  di  controllo e' fissato in trenta giorni dal ricevimento.
In  caso  di  richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a
provvedere  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento.  Le  richieste di
chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.
      (10)  Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il
proprio  provvedimento  definitivo  entro i dieci giorni successivi a
quello  ultimo  assegnato  o  al  giorno  in cui perviene la risposta
dell'ente.
      (11)  Decorso  il  suindicato  termine  assegnato  al  comitato
regionale  di  controllo,  senza  che  quest'ultimo  abbia emanato il
relativo   provvedimento,   la  deliberazione  del  bilancio  diventa
esecutiva.".

  All'articolo 2:
    al punto 2), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
      "Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi
dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto-legge;";
    dopo il punto 3), e' aggiunto il seguente:
      "3.1)  all'ammontare  delle  somme  attribuite  a compensazione
della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento
di  valore  degli  immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non
coperta   da   maggiori   accertamenti  di  altri  tributi  ai  sensi
dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).".

  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  2-bis.  -  (1)  Per  ciascuno  degli  anni  1984 e 1985 il
Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  corrispondere  a ciascun
comune  e  provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno
1983  ai  sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicita'
fissata per il 1983.
      (2)   Si  applicano  anche  per  il  1984  e  per  il  1985  le
disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1978,  n.  43, nonche' quelle di cui all'articolo 23, sesto e settimo
comma,  del  decreto-legge  7  maggio  1980,  n. 153, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
      (3)   L'erogazione   della   quarta   rata   resta  subordinata
all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo
di  ciascun  anno,  di un'apposita certificazione, firmata dal legale
rappresentante  dell'ente  e  dal  segretario,  le cui modalita' sono
stabilite  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sentite  l'Associazione  nazionale dei comuni
italiani  e  la Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme
del quinto comma dell'articolo 3.".
    "Art.  2-ter.  -  (1)  Ai comuni con popolazione non superiore ai
5.000  abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli
5, 5-bis e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti
dallo  Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli
articoli  23,  24  e  25  del  decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e'
riconosciuto  per  lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari
alla    differenza,    purche'    tale    differenza    non   dipenda
dall'utilizzazione   per   il   finanziamento  delle  spese  correnti
dell'avanzo  di  amministrazione  e delle entrate una tantum ai sensi
dell'articolo  7,  secondo  e  quarto  comma,  del  decreto-legge  22
dicembre  1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51.
      (2)   Tale   contributo  integrativo  costituisce  base  per  i
trasferimenti  statali  per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal
precedente articolo 2.
      (3)  Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al
precedente  primo  comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero
dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15
maggio  1983,  motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario
comunale.  Al  pagamento  relativo,  nel  limite  di lire 5 miliardi,
provvede  il  Ministero  dell'interno  prioritariamente  a carico del
fondo  di  cui  al  successivo  articolo  4, primo comma, lettera a).
Qualora  le  richieste  superino  il  limite  di  spesa anzidetto, la
ripartizione avverra' proporzionalmente.".

  All'articolo 3:
    al  primo  comma,  le  parole: "il 30 settembre ed il 30 novembre
1983"  sono sostituite dalle seguenti: "il 20 luglio ed il 20 ottobre
1983";
    al  secondo comma, dopo la parola: "conguaglio", sono aggiunte le
seguenti: "da effettuarsi entro il 20 ottobre";
    dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
      "(5.1)  Qualora  il  Ministero  dell'interno  non  provveda  ad
emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma
verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi
al  periodo  che  intercorre  tra  la  data  di scadenza e la data di
effettiva  emissione  dei  titoli  di  spesa  al tasso previsto dalle
convenzioni  di  tesoreria  di  ogni  singolo ente. Il riconoscimento
degli interessi passivi e' subordinato all'avvenuta attivazione delle
anticipazioni  di  tesoreria per il finanziamento di spese correnti e
sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia
imputabile all'ente locale.".

  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis. - (1) L'avanzo di amministrazione, per la parte non
derivante  dai  residui  passivi  perenti,  puo'  essere destinato al
finanziamento  di  spese  una  tantum  o  di  investimento; esso puo'
altresi'   essere   utilizzato  per  il  finanziamento  di  eventuali
passivita'   relative   ad   esercizi   pregressi,   ovvero   per  il
finanziamento  di spese correnti in sede di assestamento del bilancio
di   previsione,   da  effettuare  entro  il  30  novembre  ai  sensi
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421.
      (2)  Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai
creditori,  deve  essere  prioritariamente  assicurato  con  la parte
dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.
      (3) Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato
in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il
ricorso ai mezzi ordinari di bilancio.".

  Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
    "Art. 4-bis. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo
perequativo  per  i  comuni,  il cui importo e' stabilito dalla legge
finanziaria.
      (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
        a)  per  il  55  per  cento  in  proporzione alla popolazione
residente  al  31  dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione,  secondo  i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima
con  il  coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i
comuni  da  5.000  a  19.999  abitanti,  1,3 per i comuni da 20.000 a
59.999  abitanti,  1,6  per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8
per  i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni
e  poi  con  il  coefficiente  1,1 per i soli comuni che nel decennio
1971-81  abbiano  avuto un incremento demografico superiore al 10 per
cento;
        b)  per  il  30  per  cento  in  proporzione alla popolazione
residente  in  ciascun  comune,  moltiplicata  per  il  reciproco del
reddito  medio  pro  capite  della  provincia  di  appartenenza quale
risulta   dalle   stime   appositamente   effettuate  dall'ISTAT  per
l'applicazione  del  presente  articolo,  con riferimento agli ultimi
dati disponibili al momento della ripartizione;
        c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente pro
capite  prevista  nel  bilancio  di  previsione  del  penultimo  anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione  e'  effettuata  secondo  il procedimento indicato negli
articoli 4 e 5.
      (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire  ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero  essere  inferiori  alla  consistenza delle suddette quote,
ciascuna  eccedenza  viene  ripartita rispettivamente fra i comuni in
base alla popolazione residente.
      (4)  Il  Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da
emanare  entro  il  31  ottobre  1983  per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre  1984  per  l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti  dalla  applicazione  a  ciascun comune dei criteri di cui
alle lettere a) e b).".
    "Art. 4-ter. - (1) Per gli anni 1984 e 1985 e' istituito un fondo
perequativo  per le province, il cui importo e' stabilito dalla legge
finanziaria.
      (2) Il fondo perequativo e' ripartito:
        a)  per  il  30  per  cento  in  proporzione alla popolazione
residente  al  31  dicembre del penultimo anno precedente a quello di
ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
        b)  per  il  30 per cento in proporzione alla lunghezza delle
strade  provinciali,  quali  risultano  dalle segnalazioni effettuate
dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30
giugno  1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate
in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;
        c)  per  il  25  per  cento  in  proporzione alla popolazione
residente  in  ciascuna  provincia, moltiplicata per il reciproco del
reddito  medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle
stime  appositamente  effettuate  dall'ISTAT  per  l'applicazione del
presente  articolo,  con  riferimento agli ultimi dati disponibili al
momento della ripartizione;
        d)  per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente
pro  capite  prevista  nel  bilancio di previsione del penultimo anno
precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo
quanto indicato all'articolo 5, e' inferiore alla media nazionale. La
ripartizione  e'  effettuata  secondo  il procedimento indicato negli
articoli 4 e 5.
      (3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per
consentire  ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale
dovessero  essere  inferiori  alla  consistenza delle suddette quote,
ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in
base alla popolazione residente.
      (4)  Il  Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da
emanare  entro  il  31  ottobre  1983  per l'anno 1984 ed entro il 31
ottobre  1984  per  l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari
risultanti  dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui
alle lettere a), b) e c).".
    "Art.  4-quater.  - (1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e
delle  province  -  tenuto conto del disposto del precedente articolo
2-bis,  dei  fondi  perequativi di cui ai precedenti articoli 4-bis e
4-ter  e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di
comuni  e  province  -  dovra'  essere  assicurata la possibilita' di
conseguire   un   incremento   complessivo,   rispetto  all'esercizio
precedente,  delle  dotazioni  finanziarie  non  inferiore  al  tasso
programmato di inflazione.
      (2)  In  ogni  caso  la  quota  parte  delle risorse aggiuntive
rispetto  ai  trasferimenti  del  1983 provenienti dal bilancio dello
Stato  affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-bis e
4-ter.".

  All'articolo 6:
    al primo comma, le parole: "contestualmente alla" sono sostituite
dalle altre: "non oltre la data della";
    dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
      "(5.1)  Il  costo  complessivo  dei  servizi pubblici a domanda
individuale  deve  essere  coperto  in misura non inferiore al 22 per
cento  nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985.
Per   i   comuni   terremotati  dichiarati  disastrati  o  gravemente
danneggiati  le predette percentuali possono essere ridotte fino alla
meta'.  L'individuazione  dei  costi  di  ciascun  anno  e' fatta con
riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo".

  All'articolo 7:
    al  secondo  comma,  le  parole: "Le percentuali di aumento" sono
sostituite dalle seguenti: "Le suddette percentuali" e le parole: "di
un  punto  per  i comuni terremotati" sono sostituite dalle seguenti:
"di  quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni
gravemente   danneggiati   e   di  un  punto  per  gli  altri  comuni
terremotati";
    al quinto comma, sono soppresse le parole: "ed alla copertura del
costo   complessivo   dei  servizi  a  domanda  individuale  per  una
percentuale di almeno il 30 per cento";
    al sesto comma, sono soppresse le parole: "- con esclusione degli
oneri  per  cui lo Stato non e' tenuto ad assicurare il finanziamento
ai  sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 -".

  All'articolo 8:
    dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(2.1)  Entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano
regolato   la  materia  con  loro  provvedimenti  di  legge,  debbono
corrispondere  ai  comuni  e  alle  province un importo pari a quello
dovuto  per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni gia'
da  esse  esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".

  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
    "Art. 8-bis. - (1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le
regioni,  entro  il  30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a
comunicare  a  ciascun  comune  ed  a  ciascuna  provincia  l'importo
spettante  per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle
regioni  ed  attribuite  ai  comuni  ed alle province dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.
      (2)  In  mancanza  della  comunicazione, i comuni e le province
sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti
in  assegnazione  per l'anno precedente, maggiorati della percentuale
pari al tasso di inflazione programmato.".

  All'articolo 9:
    al primo comma, lettera c), sono soppresse le parole: "secondo le
rispettive competenze";
    il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "(4)  Per  gli  esercizi  1984  e  1985  l'importo dei mutui da
concedersi   dalla   Cassa   depositi   e   prestiti  e'  determinato
rispettivamente  in  5.500  miliardi  e  6.000 miliardi, che verranno
ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.".

  All'articolo 10:
    al  primo comma, alla lettera e), dopo la parola: "finanziamenti"
sono  aggiunte le seguenti: "regionali o di altri enti, in misura non
inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e";
    dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente:
      "g/1)   investimenti   destinati  ad  aziende  municipalizzate,
provincializzate   o  consortili,  garantiti  con  delegazioni  sulle
entrate delle aziende stesse;";
    la lettera l), e' sostituita dalla seguente:
      "l)  altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali,
di  manutenzione  straordinaria e ristrutturazione con esclusione del
verde attrezzato.".

  All'articolo 11:
    al  primo  comma,  la  parola:  "delegare"  e'  sostituita  dalla
seguente: "affidare";
    dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(3.1) Le unita' sanitarie locali, ove non dispongano di propri
uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni
di appartenenza.".

  Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  12-bis.  -  (1) Gli amministratori delle aziende pubbliche
locali  sono  scelti  con  criteri  di  prestigio, di competenza e di
esperienza  politico-amministrativa,  di cui va data pubblica ragione
dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.
      (2)  Le  proposte  di nomina degli amministratori delle aziende
pubbliche  locali  non  possono  essere discusse e deliberate ove non
siano  adeguatamente  corredate degli specifici titoli e requisiti di
cui al primo comma.".
    "Art.  12-ter.  - (1) Dopo il primo comma dell'articolo 27-nonies
del   decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  26 febbraio 1982, n. 51, e' aggiunto il
seguente:
        "I  componenti  il collegio dei revisori dei conti debbono in
ogni  caso  essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli
degli enti proprietari".
      (2)  All'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n.  786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,
n. 51, e' aggiunto il seguente comma:
        "Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e
dei  certificatori  o  societa'  di  certificazione,  di cui al sesto
comma,  non  possono  essere discusse e deliberate dai consigli degli
enti  proprietari  ove  non  siano adeguatamente motivate e corredate
dagli specifici titoli e requisiti professionali".".

  All'articolo 13:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "(1)   Lo   Stato   concorre  al  finanziamento  dell'onere  di
ammortamento  dei  mutui  contratti dai comuni e dalle province negli
anni  1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un
terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il
limite  del  25  per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre  1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio  1978,  n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a
decorrere  dal  1  gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne
consegua aggravio per il bilancio dello Stato.";
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(1.1)  Qualora  gli enti suddetti intendano contrarre mutui al
di  fuori  dei  casi  previsti dall'articolo 10 del presente decreto,
l'intero  onere di ammortamento dovra' essere fronteggiato dagli enti
stessi,  senza  che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello
Stato.  Per  tutti  gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello
stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma e'
ridotto al 50 per cento.";
    dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
      "(3.1)  Ai  fini dell'erogazione delle competenze professionali
in  conto  dei  mutui  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti o da
altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno
riportare  il  visto  del competente ordine professionale; i relativi
oneri sono a carico del professionista interessato.
      (3.2)  Qualora  la fornitura di beni e servizi venga effettuata
con  ricorso  a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del
tempo  contrattuale  per  la  decorrenza degli interessi di ritardato
pagamento  non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione
della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato
di  pagamento  presso la competente sezione di tesoreria provinciale,
purche' tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.".

  All'articolo 15:
    al  primo  comma,  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti parole:
"nonche'  per  la  sostituzione, eventualmente non ancora effettuata,
del  personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno
1982. Limitatamente all'anno 1983 e' consentito, altresi', confermare
in  servizio,  nella  medesima  posizione  giuridica  e per lo stesso
periodo  per il quale e' stato chiamato in servizio, il personale non
di  ruolo  eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella
prevista  dall'articolo  5,  quindicesimo comma, del decreto-legge 10
novembre  1978,  n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8
gennaio 1979, n. 3.";
    al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale
limite  non  opera  per  le  aziende  speciali  che abbiano chiuso il
bilancio  in  pareggio  e  che  non  abbiano,  comunque, usufruito di
contributi in conto esercizio.";
    al  terzo  comma,  lettera  b),  le parole: "nonche' per le opere
dichiarate  necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia
nucleare",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di nuovi impianti di
cogenerazione,  nonche' per i controlli e la vigilanza effettuati dai
comuni  sede  degli  impianti  energetici  di cui all'articolo unico,
primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8.";
    dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
      "(4.1)  Fermo  restando  il presupposto della partecipazione al
fondo  perequativo,  per  i  soli  comuni con popolazione inferiore a
100.000  abitanti  la detta percentuale di possibili nuove assunzioni
e' elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico,
qualora  il  rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione
risulti  rispettivamente  inferiore  ad un dipendente ogni 200 ovvero
ogni 150 abitanti.
      (4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
la  percentuale  e'  elevata  al  15  per  cento  solo se il rapporto
dipendenti-popolazione  risulti  inferiore  a  un dipendente ogni 150
abitanti.
      (4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione
delle   percentuali  indicate  nel  presente  articolo  si  arrotonda
all'unita' o all'unita' superiore.
      (4.4)  Il  Ministero  dell'interno  ha  l'obbligo di aggiornare
periodicamente,  sentiti  l'ANCI,  l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati
del  censimento  generale  del  personale in servizio presso gli enti
locali  e le aziende speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge
10  novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge
8  gennaio  1979,  n.  3.  Per  il  finanziamento  di  tale periodica
operazione  il  Ministero  dell'interno  attingera'  dal  fondo  gia'
istituito  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per la
finanza locale.
      (4.5)  Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  assunzioni dei
vincitori  dei  concorsi  pubblici  le  cui operazioni risultino gia'
espletate  ed  esaurite  e  le  cui graduatorie siano state approvate
entro il 31 dicembre 1982, nonche' la copertura dei posti riservati o
da  riservare  dagli  enti  locali  per  il collocamento in ruolo dei
giovani  inseriti  nelle  graduatorie  uniche  regionali istituite in
attuazione  dell'articolo  26-septies  del  decreto-legge 30 dicembre
1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33.".

  Dopo l'articolo 15, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  15-bis. - Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui
al  regio  decreto-legge  3  novembre 1932, n. 1466, convertito nella
legge 27 dicembre 1932, numero 1990, e' trasferito al comune di Pisa,
mantenendo  lo  stato giuridico ed economico in vigore all'atto della
cessazione dell'Ente stesso.".

  All'articolo 16:
    dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13
per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi
comprese  quelle  di  cui  al  secondo  comma, con erogazioni poste a
carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984.".

  Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  16-bis.  -  Per  gli  anni  1984  e  1985 il Ministero del
bilancio   e   della   programmazione   economica  e'  autorizzato  a
corrispondere,  per  le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
93,  un  contributo  pari  a  quello  spettante  per il 1983 ai sensi
dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione.".

  All'articolo  17,  dopo  le parole: "dalla legge 15 aprile 1973, n.
94"  sono  aggiunte le seguenti: "e con decreto-legge 28 luglio 1981,
n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981,
n.  536";  e  le  parole: "nonche' i comuni del Friuli-Venezia Giulia
colpiti  dal  terremoto  del 1976 ed i comuni della Basilicata, della
Campania,  della  Puglia  e  della Calabria colpiti dal terremoto del
novembre 1980 e del 21 marzo 1982" sono sostituite dalle seguenti: "i
comuni  del  Friuli-Venezia  Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i
comuni  della  Basilicata,  della  Campania,  della  Puglia  e  della
Calabria  individuati  con  il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 15 aprile 1981, n. 128,
con  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1981,  22  maggio  1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonche' i
comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983.".

  All'articolo 20:
    al   sesto   comma,  le  parole:  "lire  centosettantamila"  sono
sostituite dalle seguenti: "lire 190.000";
    al  decimo  comma,  le  parole: "al 55 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 60 per cento".

  All'articolo 24:
    al  quarto  comma,  le  parole:  "nell'anno 1983" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1983, 1984 e 1985";
    al quinto comma, le parole: "nel detto anno 1983" sono sostituite
dalle seguenti: "nei detti anni 1983, 1984 e 1985";
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
      "(8)   Le   deliberazioni  istitutive  della  addizionale  sono
immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate
e  comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro
il 31 gennaio dell'anno di applicazione.
      (8.1)  Per  l'anno  1983,  dette  deliberazioni  devono  essere
adottate   e   comunicate   all'impresa   distributrice  dell'energia
elettrica  entro  il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1 marzo 1983.
Le  deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal
1 gennaio 1983.
      (8.2)  I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le
dette  categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi
nelle abitazioni.".

  All'articolo 30:
    al  secondo  comma,  dopo le parole: "di conversione del presente
decreto" sono aggiunte le seguenti: "i riscatti"; e le parole: "della
vedova" sono sostituite dalle seguenti: "del coniuge";
    dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(2.1)  Per  le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari
ed  insegnanti  degli  istituti  di previdenza, la retribuzione annua
contributiva,  definita  dagli  articoli  12,  13 e 14 della legge 11
aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi
e    continuativi   dovuti   come   remunerazione   per   l'attivita'
lavorativa.";
    dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
      "(4.1)  Ai  fini  previdenziali  restano  validi  ed efficaci i
provvedimenti   adottati   dagli   enti   locali  per  l'applicazione
dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore
al 1 gennaio 1975.".

  Dopo l'articolo 30, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  30-bis.  -  Agli  effetti dei pensionamenti derivati dalla
legge  24  maggio  1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre
1971, n. 824, e' aggiunto il seguente comma:
      "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge
24  maggio  1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della
legge  stessa,  valutato  in  ragione  di  lire 300 miliardi all'anno
provvede  l'ente,  l'istituto  o l'azienda, datore di lavoro all'uopo
parzialmente  utilizzando  o  le  disponibilita' del proprio bilancio
provenienti  dai  trasferimenti  operati  a carico del bilancio dello
Stato  o  quelle  affluite  in  bilancio in relazione alle specifiche
attivita' svolte dai medesimi".";
    "Art. 30-ter. - I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto
il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti
al  personale  di  cui  all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n.
336,  in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle
somme  gia'  pagate  allo  stesso  titolo  sono dichiarati estinti di
ufficio  con  compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti
giudiziari   non   ancora  passati  in  giudicato  restano  privi  di
effetti.".

  All'articolo 31:
    al  quinto  comma,  dopo  le  parole: "ad eccezione di quelle per
lavoratori",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", studenti, portatori di
handicaps,  e  pensionati con trattamento pensionistico non superiore
al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi";
    dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
      "(5.1)  Le  aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle
regioni    apposita    certificazione,    sottoscritta   dal   legale
rappresentante  e  dai revisori dei conti o dai sindaci ove esistano,
da cui risulti:
        a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;
        b)  l'incremento  dei  costi  di  esercizio rispetto all'anno
1982;
        c) gli adeguamenti tariffari derivanti da quanto disposto dai
precedenti commi e la data della loro attivazione.
      (5.2) Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita
di   esercizio,  le  regioni  sono  autorizzate  a  corrispondere  un
contributo  integrativo  in  misura  comunque non superiore al 13 per
cento  della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che
l'azienda  abbia  registrato  un  aumento  dei costi di esercizio non
superiore  al 13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli
adeguamenti  tariffari previsti dal presente articolo non oltre il 15
maggio  1983  e  sempre  che  all'azienda  stessa  la  regione  abbia
corrisposto  nel  1983  un  contributo  di  esercizio  in  misura non
inferiore a quello corrisposto nel 1982.
      (5.3)  Le  erogazioni  disposte  dalle  regioni  ai  sensi  del
precedente comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo
nazionale  trasporti  loro  spettante per l'anno 1984, ai sensi della
legge 10 aprile 1981, n. 151.".

  All'articolo 33:
    dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
      "(1.1)  Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati
disastrati  o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre
1980  e  del  febbraio  1981, la tassa per l'occupazione permanente e
temporanea  di  spazi  ed aree pubbliche di cui al testo unico per la
finanza  locale  approvato  con  regio  decreto 14 settembre 1931, n.
1175,  non  e'  riscossa  nei  confronti degli operatori industriali,
artigiani e commerciali che esercitano la loro attivita' in strutture
provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.".

  All'articolo 34:
    dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
      "(4.1)  All'articolo  8,  primo  comma, della legge 24 dicembre
1957,  n.  1295,  come  modificato  dall'articolo  7  della  legge 18
febbraio  1983,  n.  50,  dopo  le parole: "dalla Banca nazionale del
lavoro"  sono  inserite  le  altre: "due membri designati dalla Cassa
depositi e prestiti".
      (4.2)  Allo  stesso articolo 8, sesto comma, sono sostituite le
parole:  "e  gli  altri due scelti tra gli altri membri componenti il
Consiglio" con le altre: "uno tra i consiglieri designati dalla Cassa
depositi  e  prestiti  ed  uno  tra  gli  altri  membri componenti il
Consiglio".".

  Dopo l'articolo 35, sono aggiunti i seguenti:
    "Art.  35-bis.  -  (1)  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le
associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e
provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL
e  sue  federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi
dal  rispettivo  consiglio,  mettere a disposizione gratuita per tali
sedi  locali  di  loro  proprieta'  ed  assumere le relative spese di
illuminazione,  riscaldamento,  telefoniche  e  postali  a carico del
proprio bilancio.
      (2)  Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni
possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di
propri   dipendenti   presso  gli  organismi  nazionali  e  regionali
dell'ANCI,  dell'UPI,  dell'AICCE,  dell'UNCEM,  della  CISPEL  e sue
federazioni,  ed  autorizzarli  a  prestare la loro collaborazione in
favore  di  tali  associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la
posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui
provvede  l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui sopra possono
inoltre  autorizzare,  a  proprie  spese, la partecipazione di propri
dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
      (3)  Le  associazioni  di  cui  al precedente comma non possono
utilizzare  piu' di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle
loro  aziende  e  dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive
sedi  nazionali  e  non piu' di 3 dipendenti predetti presso ciascuna
sezione regionale.";
    "Art. 35-ter. - (1) Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni
di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori
pubblici  e  privati  chiamati a funzioni elettive si applicano anche
per  la  partecipazione  dei  rappresentanti degli enti locali, delle
loro   aziende   e  delle  associazioni  dei  comuni  alle  attivita'
effettuate  dagli  organi  nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI,
dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.
      (2) Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di
sostenere  per  la  partecipazione  dei  componenti dei propri organi
elettivi  alle  attivita' nazionali e regionali delle associazioni di
cui  al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente,
dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio
degli stessi.".
    "Art.    35-quater.   -   (1)   Per   gli   operatori   economici
impossibilitati  al regolare svolgimento della loro attivita' a causa
della  completa  distruzione  dei  locali commerciali provocati dagli
eventi  sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano
beneficiato  dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o
non vi abbiano provveduto direttamente, e' sospeso fino al ripristino
della  normale  attivita',  il  pagamento  della  tassa annuale sulla
concessione  comunale,  di  cui  all'articolo  1, n. 21), del decreto
ministeriale  29  novembre  1978,  modificato  dal  decreto-legge  22
dicembre  1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 51.
      (2)   A   detti  soggetti  non  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.".

  L'articolo 37 e' soppresso.

  Restano  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  ed hanno
efficacia   i   rapporti   giuridici   sorti  in  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  titoli I e IV, nonche' di quelle contenute
negli  articoli  32,  33,  34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1983

                               PERTINI

                                                  FANFANI - ROGNONI -
                                                      BODRATO - FORTE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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