Legge Ordinaria n. 223 del 12/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1984 n. 165)
Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'EFIM e' autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire
400   miliardi,  obbligazioni  di  durata  sino  a  sette  anni,  con
preammortamento  di  tre  anni,  destinate  alla riduzione dei debiti
esistenti,  in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza
inferiore   a   18  mesi,  contratti  dalle  societa'  industriali  a
partecipazione  statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da
societa'   controllanti   tali  imprese  o  da  societa'  interamente
partecipate  dalle societa' predette, anche nei confronti di societa'
del gruppo.
  Le  obbligazioni  sono  emesse  al  saggio  di  interesse  e con le
modalita'  che  saranno  determinate dal Ministro del tesoro. L'onere
degli  interessi  delle  obbligazioni  e' assunto a carico del Tesoro
dello  Stato  nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata
delle stesse.
  Le  obbligazioni  sono cedute dall'EFIM ai creditori delle societa'
di  cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale,
nei rispettivi crediti. Le societa' sono tenute a rimborsare all'EFIM
i  debiti  di  cui  sopra  maggiorati  degli  interessi, nella misura
corrispondente  a  quella  a  carico  dell'EFIM  sull'emissione delle
obbligazioni,  secondo  un  piano  di  ammortamento e preammortamento
coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.
 

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