Legge Ordinaria n. 270 del 29/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1984 n. 179)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1984, n. 154, concernente proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche nonche' delle societa' e associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  24  maggio 1984, n. 154, concernente proroga del
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte
delle  persone  fisiche  nonche' delle societa' e associazioni di cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 597, e successive modificazioni, e' convertito in
legge con la seguente modificazione:
    all'articolo  1,  comma  1,  le  parole  "30  giugno  1984"  sono
sostituite dalle seguenti: "20 luglio 1984".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 giugno 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - VISENTINI -
                                                        GORIA - LONGO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 luglio 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)