Legge Ordinaria n. 392 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1984 n. 209)
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi
nel  senso  che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della
indennita'  di  accompagnamento  istituita  in  favore degli invalidi
civili  totalmente  inabili,  non deambulanti o non autosufficienti a
quella  goduta  dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione,
con  la  stessa  decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e
delle  relative  modalita'  di  adeguamento  automatico  di  cui agli
articoli  1  e  6  e  alla  tabella E, lettera A-bis, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  dicembre  1981, n. 834, recante il
definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
 

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