Legge Ordinaria n. 429 del 04/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1984 n. 219)
Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  vice  comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e'  il
generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma piu'
anziano   in  ruolo.  Viene  nominato,  su  proposta  del  comandante
generale, con decreto del Ministro della difesa.
  Il    Ministro    della    difesa   ha   facolta',   nell'interesse
dell'amministrazione,  di  escludere,  con provvedimento motivato, il
generale  di  divisione  piu'  anziano e di procedere alla nomina del
generale di divisione che lo segue in ordine di anzianita'.
  Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto
agli altri generali di divisione dei carabinieri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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