Legge Ordinaria n. 873 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1984 n. 355)
Riammissione in servizio di brigadieri, vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della  difesa  e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  riammissione  in  servizio,  a  domanda,  dei brigadieri,
vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di
truppa  della  Arma  dei  carabinieri,  collocati  in congedo su loro
richiesta  o  per  inosservanza  delle disposizioni sul matrimonio, i
quali  non  abbiano  superato  trentacinque  anni  di eta' e siano in
possesso   degli   altri   requisiti  prescritti  per  l'arruolamento
nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
  I  militari  coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si  trovino  nelle  condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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