Legge Ordinaria n. 887 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356 suppl.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  Il  limite  massimo  del  saldo netto da finanziare per l'anno 1985
resta  determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi,
comprese  lire  20.444  miliardi  concernenti  regolazione  di debiti
pregressi.  Tenuto  conto  delle  operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di  cui  all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, ivi
compreso  l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
superiore   a   lire   3.000  miliardi  relativo  ad  interventi  non
considerati  nel  bilancio  di  previsione  per  il  1985, nonche' le
suddette   regolazioni   contabili,  resta  fissato,  in  termini  di
competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.
  Nei  limiti  di  cui  al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere  in  bilancio  in  forza  dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  nonche'  le  emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari  del  tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei  limiti  del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
  Per  l'esercizio  1985, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12,
primo  comma,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere
esercitate  con  l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui
disponibilita'  siano  state  in  tutto  o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
  Gli  importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
  Gli  importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti  legislativi  che  si  prevede possano essere approvati
nell'anno  1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il
fondo  speciale  destinato  alle  spese  correnti e in lire 4.779.655
milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente
legge.   Gli  importi  predetti  sono  aggiuntivi  agli  stanziamenti
iscritti  ai  capitoli  6856  e  9001  dello  stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
  Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi
approvati   successivamente   alla   presentazione   alle   assemblee
legislative  del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985,
non  possono  essere  utilizzate per la copertura di nuove o maggiori
spese  ovvero  di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine
di  non  peggiorarne  il  saldo  netto  da  finanziare, quale risulta
individuato,   in   termini  di  competenza,  in  sede  di  relazione
previsionale  e  programmatica,  dalla  congiunta  valutazione  delle
previsioni  di  bilancio  a legislazione vigente, degli effetti della
legge  finanziaria  e  delle  ulteriori  misure da definire nel corso
dell'anno 1985.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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