Legge Ordinaria n. 892 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata
in   vigore   della   presente  legge  una  farmacia  rurale  in  via
provvisoria,  ai  sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive  modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola
volta,  a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa
al  momento  della  presentazione  della domanda di cui al successivo
articolo  3  non  sia  stata assegnata con l'effettivo rilascio della
prescritta  autorizzazione  o  non sia in via di assegnazione essendo
stato espletato il concorso.
  Il  periodo  di  tre  anni  di gestione di cui al primo comma viene
calcolato  in  via  continuativa,  ovvero  per  sommatoria di servizi
prestati,  in  qualita'  di  titolare,  direttore  o collaboratore di
farmacia,  nell'arco  degli  ultimi  sei  anni  con  interruzioni non
superiori  ad  un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore
della  presente  legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da
almeno un anno.
  E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la
titolarita'  di  altra  farmacia,  ai  sensi dell'articolo 12, quarto
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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