Legge Ordinaria n. 894 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni
dello  Stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive
modifiche  ed integrazioni - in servizio alla data del 31 maggio 1984
-  che  abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneita'
disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n.  663,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 29
febbraio  1980,  n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non
abbiano  potuto  sostenere  il  predetto  esame, sono ammessi, previa
domanda  da  presentare  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneita',
da  sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata
massima  di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive
amministrazioni    nella    qualifica    iniziale    della   carriera
immediatamente  inferiore  a  quella  per la quale non hanno superato
l'esame  di  idoneita'.  A  tal  fine,  nei  confronti dei giovani in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, i
contratti  stipulati dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della
legge  1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni,
sono  prorogati  fino  all'espletamento  delle operazioni relative al
corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.
  Entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate
le  qualifiche  iniziali  delle  carriere interessate nonche' saranno
stabilite  la  durata  del  corso e le modalita' di svolgimento dello
stesso e dell'esame finale.
  I  giovani che conseguono l'idoneita' nelle prove di esame previste
nel   presente   articolo,   sono   collocati   in  ruolo,  anche  in
soprannumero,  dopo  l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-ter
del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
  Al   personale   di   cui  al  comma  precedente  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della
legge 16 maggio 1984, n. 138.
  I  giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda
o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente
articolo,  cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con
la   pubblica   amministrazione   rispettivamente  allo  scadere  del
trentesimo  giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla
data di approvazione della graduatoria.
  Tra  gli  enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16
maggio   1984,   n.   138,   devono   essere  compresi  gli  istituti
zooprofilattici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984

                               PERTINI

                                              CRAXI - GASPARI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

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