Legge Ordinaria n. 117 del 04/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1985 n. 84)
Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure
degli   onorari   dei   componenti   gli  uffici  elettorali  di  cui
all'articolo  1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
  L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile
del  primo  anno  del  triennio  successivo,  in base alla variazione
risultante  dai  numeri  indici  delle  retribuzioni contrattuali per
dipendente  degli  impiegati  civili  dello  Stato, che e' fornita, a
richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.
  L'aggiornamento   e'  calcolato  nella  stessa  misura  percentuale
risultante   dal   rapporto  tra  l'indice  medio  riferito  all'anno
immediatamente  antecedente  e  quello  riferito  all'ultimo anno del
triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono
arrotondate, per eccesso, alle mille lire.
  In  sede  di prima applicazione della presente legge, la variazione
da  considerare  e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni
1980  e  1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le
modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, primo comma:
            -  Il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70,
          e' il seguente:
            "In  occasione  di  tutte le consultazioni elettorali, al
          presidente    dell'ufficio   elettorale   di   sezione   e'
          corrisposto,  dal  comune  nel  quale  "ufficio ha sede, un
          onorario  fisso  forfettario  di  L.  50.000 al lordo delle
          ritenute  di  legge,  oltre  il trattamento di missione, se
          dovuto,  nella misura corrispondente a quella che spetta ai
          dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
            A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici
          elettorali   di  sezione,  il  comune  nel  quale  ha  sede
          l'ufficio  elettorale  deve corrispondere un onorario fisso
          forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.
            Per   ogni   consultazione   elettorale   da   effettuare
          contemporaneamente  alla prima, gli onorari di cui ai commi
          precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e
          di L. 10.000.
            Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui
          all'articolo  9  della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta
          un  onorario  fisso  forfettario,  quale  che sia il numero
          delle  consultazioni  che  hanno luogo nei medesimi giorni,
          rispettivamente,  di  L.  30.000 e L. 20.000 al lordo delle
          ritenute di legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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