Legge Ordinaria n. 163 del 30/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1985 n. 104)
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Fondo unico per lo spettacolo

  Per  il  sostegno  finanziario  ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi   ed   imprese   operanti   nei   settori  delle  attivita'
cinematografiche,  musicali,  di  danza,  teatrali,  circensi e dello
spettacolo  viaggiante,  nonche'  per la promozione ed il sostegno di
manifestazioni  ed  iniziative  di carattere e rilevanza nazionali da
svolgere  in  Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato di
previsione  del  Ministero  del  turismo e dello spettacolo, il Fondo
unico per lo spettacolo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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