Legge Ordinaria n. 19 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1985 n. 42)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art 1. 
 
  Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il 
trattenimento o il  richiamo  in  servizio  di  alcune  categorie  di
personale della Polizia di Stato,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: 
    "Art. 1. - Con effetto dal 1 dicembre 1984, l'articolo 44 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  e'
sostituito dal seguente: 
    "I primi dirigenti allorche' abbiano compiuto trenta anni di 
effettivo servizio nei ruoli dei commissari  e  dei  dirigenti  della
Polizia di Stato  e  dieci  nella  qualifica  rivestita,  incluso  il
periodo trascorso nella posizione  di  vice  questore  dei  ruoli  ad
esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo. 
    La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre 
sessanta giorni  dalla  data  in  cui  l'interessato  abbia  maturato
entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano gia'  maturati
alla data di entrata in vigore della presente norma,  il  termine  di
presentazione decorre da questa ultima data. 
    Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica 
di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico". 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali 
dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti
di attuazione, avviene  mediante  corso  di  formazione  dirigenziale
della durata di tre mesi con esame finale, al  quale  e'  ammesso  il
personale direttivo con qualifica apicale ovvero  in  possesso  della
anzianita' di  nove  anni  e  sei  mesi  di  effettivo  servizio  nel
rispettivo ruolo di appartenenza. 
  2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno, si  consegue  mediante  scrutinio  per  merito
comparativo. 
  3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno 
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze  ed  e'
conferita secondo  l'ordine  di  graduatoria  dell'esame  finale  del
corso. 
  4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il 
conferimento di posti disponibili alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - L'articolo 59 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: 
  "Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei 
limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni  di
polizia, il Ministro  dell'interno  puo',  sentiti  gli  interessati,
richiamare coloro che  abbiano  prestato  servizio  nei  ruoli  degli
agenti ed assistenti e dei sovrintendenti. 
  Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato qualora 
perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la  vacanza
in organico. 
  Il Ministro dell'interno puo' disporre, con decreto motivato, il 
ricollocamento a riposo del personale richiamato  anche  prima  della
scadenza annuale. 
  Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla 
posizione di richiamo al compimento del 62° anno di eta'. 
  Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte 
promozioni per merito straordinario e  continuano  ad  applicarsi  le
norme  relative  allo  stato  giuridico  vigente  per  i   ruoli   di
appartenenza. 
  Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione 
alla  qualifica  di  vice  ispettore  o   di   ispettore   ai   sensi
dell'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile  1982,  n.   336,   puo'   essere   richiamato   in   servizio
rispettivamente con la qualifica di sovrintendente  principale  o  di
sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui  all'articolo
15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della  cessazione
del richiamo". 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    - "Art. 2-bis. - 1. Il personale che riveste la qualifica di vice 
questore aggiunto dei  ruoli  ad  esaurimento  dei  commissari  della
Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio  al  compimento  del
sessantesimo anno di eta'. 
  2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla seguente: 
 
  TABELLA B 
Limiti di eta' per il collocamento a riposo del personale della 
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia 
Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60. 
Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60. 
Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60. 
Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60. 
Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60". 
 
  All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
  "2. Al quinto comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le  parole  "per  due  anni"
sono sostituite dalle seguenti: 
  "fino al 65° anno di eta', per il personale richiamato ed 
inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e
fino al 62° anno di eta' per il personale  richiamato  ed  inquadrato
nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti"". 
  All'articolo 4, dopo le parole: "di cui al citato articolo 85", 
sono inserite le seguenti: ", commi secondo  e  terzo,";  e  dopo  le
parole: "dalle organizzazioni sindacali", sono inserite le  seguenti:
"del personale della Polizia di Stato". 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 4-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e per la durata di un quinquennio,
per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli  degli
agenti ed  assistenti,  degli  ispettori,  nonche'  nelle  qualifiche
iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita'
tecnico-scientifica  o   tecnica,   il   Ministro   dell'interno   e'
autorizzato a bandire pubblici concorsi per  una  o  piu'  regioni  o
province ed a costituire una o piu'  commissioni  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psicofisica  e  attitudinale  dei  candidati  e   una
commissione  esaminatrice  per  ogni  singolo  concorso,  stabilendo,
altresi', le prove d'esame e le modalita' ad esse relative  anche  in
deroga alle vigenti disposizioni. 
  2. I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede 
nella regione o nella provincia per  la  quale  sono  stati  messi  a
concorso i posti e non possono essere  trasferiti  prima  di  quattro
anni di effettivo servizio. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  Art. 4-ter. - 1. I posti disponibili dopo l'inquadramento del 
personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della  tabella
II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  340,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  30  dello  stesso
decreto,  possono  essere  coperti,  anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni, mediante pubblici  concorsi  a  carattere  nazionale  o
regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire. 
  2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per 
l'espletamento  dei  concorsi  indicati  nel  comma   precedente   si
osservano  le  disposizioni   previste   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340. 
  3. Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto 
conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una  prova
pratica    professionale    vertente    sulle    materie    previste,
rispettivamente per ciascuna qualifica, dal  regolamento  di  cui  al
comma precedente. Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
determina  la  composizione  e  provvede  alla   costituzione   delle
commissioni giudicatrici dei concorsi. 
  4. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione 
cui sono assegnati, o comunque essere comandati a  prestare  servizio
fuori della stessa,  non  prima  di  avere  svolto  quattro  anni  di
effettivo  servizio,  salvo  che  ricorrano  le  situazioni  indicate
nell'articolo 55, penultimo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
  Art. 4-quater. - All'eventuale maggiore onere derivante 
dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 si  provvede  a
carico del capitolo 2501 dello stato di previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario". 
 

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