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Legge Ordinaria n. 237 del 29/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1985 n. 134)
Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio
1975,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, nella legge 23 aprile
1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi
da  parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo
Stato  per  finanziamenti  a  favore dello sviluppo della zootecnia e
della  meccanizzazione  agricola, si applicano a tutte le gestioni di
fondi  anticipati  dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di
credito per interventi nei diversi settori economici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Si  riporta  qui di seguito il testo degli articoli 5 e 6
          del  decreto-legge  24  febbraio  1975, n. 26, che non sono
          stati modificati dalla legge di conversione:
            "Art.  5.  -  A  favore  del  "Fondo  di rotazione per lo
          sviluppo  della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957,
          n. 777, ed all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
          e successive modificazioni ed integrazioni, e' disposta una
          ulteriore  anticipazione  per  l'esercizio  1975 di lire 10
          miliardi.
            Nella concessione dei prestiti del predetto "fondo" sara'
          data  precedenza  alle  iniziative  assunte da imprenditori
          agricoli,  singoli  od associati, e da enti pubblici per la
          costituzione  o  il  potenziamento  in zone di collina o di
          montagna  di  allevamenti  per  la produzione di carne o di
          bestiame giovane da riproduzione.
            Sulle  anticipazioni  accreditate  agli  istituti ed enti
          esercenti  il  credito  agrario  ai sensi dell'art. 2 della
          legge 8 agosto 1957, numero 777, e dei decreti del Ministro
          dell'agricoltura  e delle foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno
          1968,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 22
          maggio  1968  e  n.  156  del 20 giugno 1968, nonche' sulle
          somme  che gli istituti ed enti medesimi versano al "fondo"
          successivamente   alle   scadenze   previste  dai  relativi
          regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento,
          per  rate  di  ammortamento e per estinzioni anticipate, e'
          dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.
            Art. 6. - Per la concessione dei prestiti di cui all'art.
          12  della  legge  27 ottobre 1966, n. 910, il "Fondo per lo
          sviluppo   della   meccanizzazione   in   agricoltura"   e'
          incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.
            Sulle  anticipazioni  accreditate  agli  istituti ed enti
          esercenti  il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma
          del  citato  art.  12,  nonche'  su  tutte le somme che gli
          istituiti    ed    enti   medesimi   versano   al   "fondo"
          successivamente   alle   scadenze   previste  dai  relativi
          regolamenti  e  convenzioni,  e'  dovuto fino alla data del
          versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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