Legge Ordinaria n. 250 del 31/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1985 n. 136)
Costituzione di una societa' per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Allo  scopo  di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per
la  produzione  di  energia  elettrica  e  per attivita' sperimentali
dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per
l'energia  elettrica  (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e
lo  sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
sono autorizzati a costituire una societa' per azioni per l'esercizio
dell'impianto   e  per  l'espletamento  delle  attivita'  strumentali
rispetto all'esercizio stesso.
  Alla  costituzione  della  societa'  di  cui al comma precedente si
provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Nell'atto   costitutivo   dovra'  essere  previsto  il  numero  dei
componenti  il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con
i  quali  l'ENEA  e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio
ambito  alla  nomina  degli  stessi  sulla base delle esperienze gia'
effettuate;  dovra'  essere  altresi'  prevista  la  composizione del
collegio  sindacale  con  la  partecipazione,  tra  gli  altri, di un
rappresentante del Ministero del tesoro.
  Dopo  il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove
non   nucleari  e  comunque  prima  della  fase  di  caricamento  del
combustibile,  la  titolarita'  del nulla-osta di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
sara'  trasferita  alla  societa'  di  cui al primo comma, alla quale
saranno  direttamente  rilasciati  la  licenza  di  esercizio ed ogni
ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.
  Successivamente  al completamento della costruzione dell'impianto e
alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese
appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla
societa'   di   cui   al   primo   comma   in  misura  non  superiore
complessivamente al venti per cento del capitale sociale.
  L'energia  elettrica  prodotta  dall'impianto  deve  essere  ceduta
all'ENEL   sulla   base  di  apposita  convenzione  da  stipulare  in
conformita' alle direttive del CIPE.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 maggio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
                                     NOTE

            Il  testo  dell'art.  38 del decreto del Presidente della
          Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' il seguente:
            "Art.  38.  (Impianti  non  soggetti ad autorizzazione ai
          sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). -
          Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di
          energia   elettrica  compresi  anche  quelli  non  soggetti
          all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge
          31  dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a
          seguito  del  nulla-osta alla costruzione, sotto il profilo
          della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
            Il  nulla-osta e' rilasciato dal Ministro per l'industria
          e  per  il  commercio,  sentito  il  Comitato nazionale per
          l'energia  nucleare, su domanda dell'interessato, corredata
          dei  documenti  di  cui  al precedente articolo, secondo la
          procedura prevista dal presente capo.
            Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi si applicano
          anche   agli   impianti  di  qualsiasi  tipo  costruiti  ed
          esercitati da amministrazioni dello Stato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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