Legge Ordinaria n. 331 del 25/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 4 luglio 1985 n. 156)
Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Per il periodo dal 1985 al 1988 e' autorizzata la spesa di lire
700   miliardi   per   il   finanziamento  di  opere,  immediatamente
realizzabili,  esclusivamente  delle  Universita' e delle istituzioni
universitarie  di  cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n.
641,  tra  le quali devono intendersi compresi i collegi universitari
legalmente riconosciuti.
  2.  Gli  stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli
interventi  per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi
impianti  conformi  alle  condizioni  di  agibilita'  e  di sicurezza
prescritte  dalla  normativa  vigente  nonche'  al  completamento,  a
livello  di  lotti  funzionali,  delle  opere  comprese nei programmi
approvati  ai  sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a
quelle  i  cui  progetti  siano  stati  gia'  approvati  ed  i lavori
appaltati  o  che,  comunque,  debbano  essere realizzate per rendere
funzionali   lotti   gia'   parzialmente   eseguiti   ma  non  ancora
utilizzabili;  devono  intendersi  compresi  i  maggiori oneri dovuti
all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
  3.  Sono  ammissibili  a  finanziamento  le  spese  per  interventi
edilizi,  per  arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento
dell'attivita'   didattica   e  scientifica,  le  opere  di  edilizia
residenziale  e  gli  impianti sportivi, le spese per acquisizione di
aree  e  di  edifici  e  per  rimborsi di opere gia' realizzate, o in
corso,  con  anticipazioni  autorizzate  dal Ministero della pubblica
istruzione.
  4.  Sia  per  gli  impianti sportivi che per i collegi universitari
legalmente  riconosciuti  e'  destinato,  rispettivamente, un importo
sino al 5 per cento dello stanziamento globale.
  5.  L'importo  di  cui  al  primo  comma e' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero della pubblica istruzione in
ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1986  e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno
1988.
  6.  Gli  stanziamenti  saranno  assegnati  con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
  7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di revocare le
assegnazioni  disposte,  qualora,  entro  otto mesi dal finanziamento
delle   opere,  le  istituzioni  interessate  non  abbiano  proceduto
all'appalto dei lavori, con relativa consegna.
  8.  Il  pubblico  concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28
luglio  1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo
9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, e' facoltativo.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo dell'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641
          (nuove  norme  per  l'edilizia scolastica e universitaria e
          piano   finanziario   dell'intervento  per  il  quinquennio
          1967-1971) e' il seguente:
            "Art.   42.  (Enti  beneficiari  dei  contributi).  -  Le
          istituzioni  ammesse  a godere dei contributi per i fini di
          cui  all'articolo  35  sono  le  Universita'  statali,  gli
          Istituti  universitari  statali,  gli  Istituti scientifici
          universitari statali con ordinamento speciale, anche per le
          cliniche  universitarie  e  per  quelle  ubicate in reparti
          ospedalieri  clinicizzati, e per gli edifici destinati agli
          impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case
          dello  studente annessi alle medesime Universita', ed altri
          servizi  assistenziali  o  sanatoriali  universitari  anche
          consorziali,  e  gli  Osservatori astronomici, astrofisici,
          geofisici e vulcanologici statali".

          Nota all'art. 1, comma 2:
            La   legge  6  marzo  1976,  n.  50,  concerne  il  piano
          pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

          Nota all'art. 1, comma 8:
            Il testo nell'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
          e' il seguente:
            Art.    39.   (Progettazione   delle   opere).   -   Alla
          progettazione   delle   opere  le  istituzioni  di  cui  al
          successivo   articolo   42   provvedono  mediante  pubblici
          concorsi   o   avvalendosi,   per   incarico   direttamente
          conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero,
          per  spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo
          di  uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi
          universitari.
            Per  i  progetti riguardanti opere di importo superiore a
          500  milioni  di  lire,  escluso  il  costo  del  terreno e
          dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso. Nei
          casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un
          intero  comprensorio  universitario,  oppure  nei  casi  di
          particolare  rilevanza urbanistica o ambientale il concorso
          sara'  svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso
          di idee, atte a promuovere lo impegno dei progettisti verso
          nuove   strutture   integrate   funzionalmente   sul  piano
          urbanistico  ed  edilizio,  e  da  un  successivo  concorso
          definitivo,  da  svolgere  tra  i  concorrenti  autori  dei
          progetti ritenuti piu' idonei.
            I  concorsi  di cui al precedente comma sono espletati in
          conformita'  a  norme  di bandi-tipo, approvate con decreto
          del  Ministro  per  i  lavori  pubblici, di concerto con il
          Ministro  per  la pubblica istruzione. Con tali norme sono,
          fra  l'altro,  determinati i termini di tempo relativi alla
          presentazione  dei progetti e all'emissione del giudizio di
          merito;   detti   termini   non  dovranno  complessivamente
          superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni".
            Secondo  l'art.  9,  secondo  comma, del decreto-legge 24
          ottobre  1969,  n.  701, convertito dalla legge 22 dicembre
          1969,  n. 952, "l'importo di spesa, stabilito dall'articolo
          39,  commi  primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n.
          641, e' elevato a un miliardo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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