Legge Ordinaria n. 42 del 01/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1985 n. 52)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga 
della vigenza di taluni termini in materia  di  lavori  pubblici,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 4, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 1987"; 
      al comma 5, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle 
seguenti: "31 dicembre 1987"; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      "5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo  20  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' prorogata di un anno. 
      5-ter. Per gli interventi ultimati alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini  di
cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto  1978,  n.
457,  ed  all'ultimo  comma  dell'articolo  11  del  decreto-legge  6
settembre 1965, n. 1022,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 1 novembre 1965,  n.  1179,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, sono prorogati di due anni. 
      5-quater. Il termine di quattro anni indicato nel primo comma 
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,  gia'  prorogato
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito in
legge dalla legge 12  marzo  1981,  n.  58,  e  dall'articolo  6  del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  747,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e'  ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 1985. 
      5-quinquies. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 18 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato dall'articolo 8  della
legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 1 del  decreto-legge  8
gennaio 1981, n. 4, convertito in legge dalla legge 12 marzo 1981, n. 
58, e' prorogato al 31 dicembre 1985. La sanzione di  cui  al  quinto
comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977,  n.  10,  non  si
applica per le concessioni in scadenza dal 30 gennaio 1982 alla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto". 
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 1-bis. - 1. L'attuazione dei piani di cui alla legge 18 
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i  quali
scadano entro il 31 dicembre 1987, puo' essere portata  a  compimento
qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti
o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle
aree o all'attuazione degli interventi. 
    2. Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto  il  termine  di  sei
mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti
precedentemente adottati o iniziati. 
    3. Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della 
normativa anche finanziaria per l'attuazione dei  programmi  e  degli
interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani. 
  Art. 1-ter. - 1. Per la concessione dei mutui integrativi, di cui 
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,   n.   9,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 
94, come modificato dall'articolo 2 del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  10
novembre 1983, n. 637, il termine previsto dall'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 1986 per i fondi  residui  esistenti  al  31
dicembre 1984 sul capitolo 8272 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici. 
  2. Il comitato esecutivo del CER puo' indicare altri comuni diversi 
da quelli di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23  gennaio  1982,
n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  25  marzo
1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni  di  cui
all'articolo  5-ter   del   citato   decreto-legge,   ai   fini   del
completamento dei programmi di  edilizia  agevolata-convenzionata  la
cui attuazione abbia subito ritardi  per  oggettive  cause  di  forza
maggiore. 
  Art. 1-quater. - Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 
giugno 1949, n. 409, e successive  modificazioni,  concernente  norme
per agevolare  la  ricostruzione  delle  abitazioni  distrutte  dagli
eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti
previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 1 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  NICOLAZZI, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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