Legge Ordinaria n. 444 del 22/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 24 agosto 1985 n. 199 suppl.)
Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       (Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)

  Le  Amministrazioni  statali,  di  cui  all'unita  tabella A), sono
autorizzate  ad  assumere,  man mano che si verificano cessazioni dal
servizio  nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984,
secondo  i  procedimenti  e  le  modalita'  indicati  negli  articoli
seguenti,  per  le  localita',  le  qualifiche  e il numero dei posti
indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti
in  Liguria,  Lombardia,  Piemonte  e Sardegna, i quali, alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, fruiscono di prestazioni
straordinarie  di  cassa  integrazione guadagni, a qualunque titolo e
senza  turnazione,  ai  sensi  delle  leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8
agosto   1977,   n.  501,  27  luglio  1979,  n.  301,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,  o  che  fruiscono  dell'indennita'
speciale  di  disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Fino  a  quando  non  saranno  esauriti i contingenti fissati nella
unita  tabella  A),  le  Amministrazioni  e  Aziende  interessate non
potranno  procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni
ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime,
ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati
sia   a  livello  locale  che  nazionale,  la  cui  validita'  e'  di
conseguenza  prorogata  fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei
contingenti indicati nell'allegata tabella A).
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma primo:
            -   La   legge   12   agosto   1977,  n.  675,  concerne:
          "Provvedimenti    per    coordinamento    della    politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore".
            -  La legge 8 agosto 1977, n. 501, converte in legge, con
          modificazioni,  il  decreto-legge  10  giugno 1977, n. 291,
          concernente Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree
          dei territori meridionali.
            -  La  legge 27 luglio 1979, n. 301, converte in legge il
          decreto-legge  26  maggio 1979 n. 159, concernente Norme in
          materia  di  integrazione salariale a favore dei lavoratori
          delle aree del Mezzogiorno.
            -   La   legge   5  novembre  1968,  n.  1115,  concerne:
          "Estensione,  in  favore  dei  lavoratori  degli interventi
          della   Cassa   integrazione   guadagni,   della   gestione
          dell'assicurazione  contro  la disoccupazione e della Cassa
          assegni  familiari  e  provvidenze in favore dei lavoratori
          anziani licenziati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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