Legge Ordinaria n. 6 del 25/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1985 n. 22)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di Imprese.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   decreto-legge   28   novembre   1984,   n.   791,  concernente
indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti
per  l'acquisto  di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte
di  persone  giuridiche  e  di imprese, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  "decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,", sono aggiunte le seguenti: "e
delle altre obbligazioni esenti";
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Gli  interessi  passivi  che  eccedono  l'ammontare  degli
interessi  e  degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come
pure  i  costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica,
sono  deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza
tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi
non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 
            AVVERTENZA

            Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono
          stampate con caratteri corsivi.

          NOTE:
            (1)  Testo dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 598:
              "Art.   2.   (Soggetti   passivi).   -   Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione che hanno
          nel  territorio dello Stato la sede legale o amministrativa
          o l'oggetto principale dell'attivita';
                b)  gli  altri  enti  pubblici  e  privati aventi per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciale,  che  hanno nel territorio dello Stato la sede
          legale  o  amministrativa o l'oggetto principale compresi i
          consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre
          organizzazioni    senza    personalita'    giuridica    non
          appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
          quali  il  presupposto  dell'imposta  si  verifichi in modo
          unitario  e  autonomo ed escluse le societa' e associazioni
          indicate  nello  art.  5  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in
          partecipazione".
              (2) Testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
              "Art.  31.  Interesse  delle  obbligazioni pubbliche. -
          Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          dall'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dall'imposta  locale  sui  redditi gli interessi, i premi e
          gli  altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
          postali  di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
          provinciale  emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
          altre    obbligazioni   e   titoli   similari   emessi   da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni,  province  e  comuni  e da enti pubblici istituiti
          esclusivamente  per l'adempimento di funzioni statali o per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio".
              (3)  Testo del primo comma dell'art. 58 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
          sostituito  dall'art.  28  della  legge 2 dicembre 1975, n.
          576:
              "Art. 58. (Interessi passivi). - Gli interessi passivi,
          salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa,   comprese  le  plusvalenze  patrimoniali  e  le
          sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i
          ricavi   e  proventi,  compresi  quelli  che  fruiscono  di
          esenzioni  ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte
          a  titolo  di  imposta.  Ai  fini  del  rapporto i proventi
          immobiliari  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  52  si
          computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da
          cessioni  di  titoli e di valute estere si computano per la
          sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto
          delle  rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63
          si  computano  nei  limiti  degli  incrementi  formati  nel
          periodo di imposta".
              (4) Testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982,
          n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto
          1982,  n.  516  (le  modifiche  apportate  dalla  legge  di
          conversione sono stampate con caratteri corsivi):
              "Art.  4. - [1] E' punito con la reclusione da sei mesi
          a  cinque  anni e con la multa da cinque a dieci milioni di
          lire  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          l'imposta  sul  valore aggiunto o di conseguire un indebito
          rimborso   ovvero   di  consentire  l'evasione  o  indebito
          rimborso a terzi:
                1)  allega  alla  dichiarazione  annuale dei redditi,
          dell'imposta  sul valore aggiunto o di sostituto di imposta
          o  esibisce  agli  uffici  finanziari  o  agli ufficiali ed
          agenti  della  polizia  tributaria  o, comunque, rilascia o
          utilizza documenti contraffatti o alterati;
                2)  distrugge  od  occulta  in  tutto  o  in parte le
          scritture  contabili  o i documenti, di cui e' obbligatoria
          la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione
          del volume di affari o dei redditi;
                3)  rilascia  o utilizza documenti, non aventi natura
          contabile,   contenenti   false  indicazioni,  di  cui  sia
          prevista   l'allegazione  alla  dichiarazione  annuale  dei
          redditi;
                4)    negli    elenchi   nominativi   allegati   alla
          dichiarazione   annuale   o   nella  dichiarazione  annuale
          presentata  in qualita' di sostituto di imposta indica nomi
          immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne
          risulti  impedita  l'identificazione  dei  soggetti  cui si
          riferiscono;
                5)  emette  o  utilizza fatture o altri documenti per
          operazioni  in  tutto  o  in  parte  inesistenti  o recanti
          l'indicazione  dei  corrispettivi o dell'imposta sul valore
          aggiunto  in misura superiore a quella reale; ovvero emette
          o  utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione
          di  nomi  diversi  da  quelli  veri  in modo che ne risulti
          impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
                6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha
          corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla
          fonte  a  titolo  di  acconto indica somme, al lordo, delle
          ritenute,  diverso  da  quelle effettivamente corrisposte e
          chi fa uso di essi;
                7)  essendo  titolare di redditi di lavoro autonomo o
          di  impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la
          dichiarazione  annuale  dei  redditi  ovvero  il bilancio o
          rendiconto   ad   essa   allegato  dissimulando  componenti
          positivi  o  simulando componenti negativi del reddito tali
          da   alterare   in  misura  rilevante  il  risultato  della
          dichiarazione.
                [2]  Se  i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e
          6)   sono  di  lieve  entita'  si  applica  la  pena  della
          reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque
          milioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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