Legge Ordinaria n. 74 del 05/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1985 n. 64)
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le  disposizioni
necessarie per dare attuazione alla  direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 77/780 del 12 dicembre  1977,  con  l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    1) carattere d'impresa dell'attivita'  degli  enti  creditizi  ed
assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa  dalla
Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.
375,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sulla  base  di
requisiti oggettivi indipendenti  dalla  natura  pubblica  o  privata
degli enti  stessi  e,  salva  la  deroga  per  il  periodo  previsto
dall'articolo 3, punto 3, lettera b),  della  direttiva,  senza  aver
riguardo alle esigenze economiche del mercato; 
    2) indicazione, con riferimento alla  tipologia  della  struttura
organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarita' dello  stesso,
dei criteri in base  ai  quali  vanno  identificate  le  persone  che
effettivamente   ne   determinano   l'orientamento    dell'attivita';
prescrizione,  per  le   persone   che   determinano   effettivamente
l'orientamento dell'attivita' dell'ente creditizio, di  requisiti  di
esperienza adeguati alla carica  da  rivestire,  alle  dimensioni  ed
all'ambito  operativo  dell'ente,  e  di   specifici   requisiti   di
onorabilita'  che  diano  affidamento  per  una   corretta   gestione
dell'attivita' bancaria in base al comportamento professionale  delle
persone stesse e ai loro precedenti penali:  in  particolare  per  le
casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie  cooperative  di
ridotte dimensioni  e  a  carattere  locale,  fermi  i  requisiti  di
onorabilita'  come  sopra  specificati,  i  predetti   requisiti   di
esperienza devono essere rapportati alle peculiarita' strutturali  ed
operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualita'
e le finalita' sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che  si
trovino in  stato  di  interdizione  legale  ovvero  di  interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle
imprese  e  di  coloro  che  siano  sottoposti  a  provvedimenti   in
applicazione della legislazione contro la mafia  e,  in  particolare,
alle misure previste dalle  leggi  31  maggio  1965,  n.  575,  e  13
settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura  del
reato e all'entita' della pena inflitta in via definitiva, dei  reati
i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilita',
con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del  regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e a quelli contro la pubblica  amministrazione,  contro
la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico; 
    3) determinazione degli effetti sul proseguimento  dell'esercizio
dell'attivita' creditizia  conseguenti  alla  perdita  dei  requisiti
soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2); 
    4)  motivazione  e  notifica   del   diniego   e   della   revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; formazione
del silenzio-rifiuto impugnabile ove  non  si  sia  provveduto  sulla
domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la
notifica del diniego; 
    5) applicazione, all'apertura di  succursali  di  enti  creditizi
aventi sede sociale in altro  Stato  membro  della  Comunita',  delle
norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di  succursali  delle
istituzioni  creditizie  italiane,  con  esclusione,  per  gli   enti
creditizi  che  possiedono  fondi  propri  distinti,  dei   requisiti
relativi alla forma giuridica; 
    6) coordinamento dell'articolo  34  del  regio  decreto-legge  12
marzo 1936, n.  375,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie,  con  le
norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative
alla  revoca  dell'autorizzazione  ad  enti  creditizi   o   a   loro
succursali; 
    7) previsione che le competenti autorita' creditizie collaborino,
anche sul piano conoscitivo, con le autorita' creditizie degli  altri
Stati membri della Comunita' al fine di agevolare la vigilanza  sugli
enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunita'. 
  Le disposizioni previste dal precedente comma  sono  emanate  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno
o piu' decreti aventi valore di  legge  ordinaria,  su  proposta  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  sentite  le  competenti   commissioni
permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro  parere
nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 5 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

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