Legge Ordinaria n. 762 del 11/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 27 dicembre 1985 n. 303 suppl.)
Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare il I
protocollo  addizionale  alle  convenzioni  di  Ginevra del 12 agosto
1949,  relativo  alla  protezione  delle vittime dei conflitti armati
internazionali,  e  il  II  protocollo  addizionale  alle convenzioni
stesse,  relativo  alla protezione delle vittime dei conflitti armati
non  internazionali,  con  atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno
1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto
internazionale  umanitario  applicabile nei conflitti armati e aperti
alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
 
          NOTA

          Nota all'art. 1:
            Le  convenzioni  di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state
          ratificate  e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre
          1951,  n.  1739,  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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