Legge Ordinaria n. 768 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 28 dicembre 1985 n. 304)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per  legge e non oltre il 31 gennaio 1986, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1986, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
  2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso  al mercato finanziario di cui allo articolo 11 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza, in L. 156.111.019.082.000.
  3.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964,  n.  1333,  si fa riferimento al totale complessivo delle spese
correnti  e  in  conto  capitale  risultanti  dal disegno di legge di
bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, secondo comma:
            La  legge  5 agosto 1978, n. 468, concerne la "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio".
            Il testo dell'art. 11 di detta legge e' il seguente:
            "Art.  11  (Legge  finanziaria). - Al fine di adeguare le
          entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
          autonome  e  degli  enti  pubblici  che si ricollegano alla
          finanza  statale,  agli obiettivi di politica economica cui
          si  ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
          il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  Ministro del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle  finanze,  presenta al Parlamento, contemporaneamente
          al disegno di legge di approvazione del bilancio previsione
          dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale
          possono  operarsi  modifiche ed integrazioni a disposizioni
          legislative  aventi  riflessi  sul bilancio dello Stato, su
          quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si
          ricollegano alla finanza statale.
            La  legge  finanziaria  indica  il  livello  massimo  del
          ricorso  al  mercato  finanziario. Tale ammontare concorre,
          con  le  entrate,  a  determinare  le disponibilita' per la
          copertura  di  tutte  le  spese  da  iscrivere nel bilancio
          annuale.
            La  legge  finanziaria  provvede  a  tradurre  in atto la
          manovra  di  bilancio  per  le  entrate  e  le spese che si
          intende  perseguire,  in  coerenza  con quanto previsto dal
          precedente art. 4".

          Note all'art. 1, terzo comma:
            Il  decreto  legislativo  7 maggio 1948, n. 544, concerne
          "Norme in materia di anticipazioni al Tesoro da parte della
          Banca d'Italia".
            Il  testo  dell'art.  2 di tale decreto legislativo e' il
          seguente:
            "Ogni  qualvolta  dalla  situazione  mensile  della Banca
          d'Italia risulti che il conto corrente aperto al Tesoro per
          il  servizio  di  Tesoreria provinciale abbia raggiunto uno
          sbilancio  a  debito  del Tesoro pari al quindici per cento
          del complessivo importo degli originari stati di previsione
          della spesa effettiva e dei successivi stati di variazione,
          la Banca d'Italia e' tenuta a darne immediata comunicazione
          al Ministro per il tesoro per i provvedimenti del caso.
            Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza
          che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici
          per  cento  indicato al precedente comma, la Banca d'Italia
          non  dara'  corso  a ulteriori prelevamenti sul detto conto
          fino  a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza
          del  Tesoro  o  di  versamenti dal medesimo fatti sul conto
          stesso,  lo  sbilancio  sia  ritornato al disotto del detto
          quindici per cento".
            Con  la  legge 13 dicembre 1964, n. 1333 (articolo unico)
          e' stato cosi' disposto:
            "A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di
          cui  all'art.  2  del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
          544,  e'  ridotta  dal  15  per  cento al 14 per cento e va
          riferita  all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
          conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
          successive variazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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