Legge Ordinaria n. 777 del 24/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1985 n. 305)
Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  1. Il termine del 31  dicembre  1985,  stabilito  dal  primo  comma
dell'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68,  per  l'emanazione
dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge  9
ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, e' differito al  31
dicembre 1986. Non si  applica  la  disposizione  di  cui  al  n.  3)
dell'articolo 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
  2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino al 31 dicembre 1986. 
  3. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni,  si  provvede  mediante
utilizzo  di  quota   parte   della   proiezione   per   detto   anno
dell'accantonamento      "Ristrutturazione       dell'Amministrazione
finanziaria" iscritto, ai fini del bilancio triennale  1985-1987,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1985. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
dei testi unici, sono fornite  le  relative  norme  di  attuazione  e
transitorie con particolare riguardo alle fattispecie per le quali in
precedenza siano state emesse istruzioni non piu' in vigore. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                              CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              VISENTINI, Ministro delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          NOTE

          Note all'articolo unico, comma 1:
            -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 1 della legge 12
          aprile 1984, n. 68, e' il seguente:
            "Il  termine  per  l'emanazione dei testi unici di cui al
          terzo  comma  dell'art.  17  della legge 9 ottobre 1971, n.
          825, e' prorogato al 31 dicembre 1985".
            -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 17 della legge 9
          ottobre  1971,  n. 825 (Delega legislativa al Governo della
          Repubblica per la riforma tributaria) (il termine contenuto
          nella  disposizione  e'  stato  differito,  con  successive
          proroghe, al 31 dicembre 1985), e' il seguente:
            "Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad emanare,
          entro  tre  anni  dall'entrata in vigore delle disposizioni
          previste   dal   primo  comma  sentito  il  parere  di  una
          commissione  parlamentare  composta da nove senatori e nove
          deputati,   nominati,   su  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  dai  Presidenti delle rispettive
          assemblee,  uno  o  piu'  testi  unici concernenti le norme
          emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste
          in  vigore per le medesime materie, apportando le modifiche
          necessarie  per  il  migliore  coordinamento  delle diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          principi  e  i  criteri  direttivi stabiliti dalla presente
          legge".
            -   Il  testo  del  primo  comma,  n.  3),  dell'art.  16
          (concernente  le  attribuzioni  consultive del Consiglio di
          Stato)  del  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054 (Testo
          unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e' il seguente:
            "Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
              1) e 2) (Omissis);
              3)  sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi
          o  di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito
          per legge".

          Nota all'articolo unico, comma 2:
            Il  testo  del  quinto  comma  dell'art. 17 della legge 9
          ottobre 1971, n. 825, e' il seguente:
              -    In   relazione   alle   esigenze   amministrative,
          organizzative  e  tecniche  connesse  alla  prima  fase  di
          applicazione  dei  tributi  istituiti  o  modificati con la
          presente  legge,  e'  autorizzata  la  costituzione, per il
          primo   quinquennio  dall'entrata  in  vigore  della  legge
          stessa,  di  un  comitato  tecnico  per  l'attuazione della
          riforma  tributaria,  alle  dirette dipendenze del Ministro
          per  le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione
          dello  Stato  e  di  enti  pubblici  e  di persone estranee
          all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta
          unita'  di  cui  non  piu'  di venti estranee alla pubblica
          amministrazione.  Le  persone  estranee all'amministrazione
          dello  Stato,  scelte tra esperti delle materie giuridiche,
          amministrative,  economiche, statistiche, organizzative, di
          tecnica   e   di  contabilita'  aziendale  e  di  pubbliche
          relazioni, saranno, incaricate, a tempo determinato, di far
          parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi
          con  decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
          Ministro  per  il  tesoro sulla base di quelle correnti nel
          settore  privato.  Al  personale dell'amministrazione dello
          Stato,  chiamato  a far parte del comitato tecnico, saranno
          corrisposte adeguate indennita'".

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