Legge Ordinaria n. 82 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1985 n. 68)
Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennita' integrativa speciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge   27   maggio  1959,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, viene estesa a partire dal 1 gennaio 1984 alle pensioni
dello Stato pagabili all'estero.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            -  il  testo  dell'art.  1 della legge 27 maggio 1959, n.
          324,  come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10
          agosto 1964, n. 656, e' il seguente:
            "Al  personale  statale il cui trattamento per stipendio,
          paga   o  retribuzione  e'  previsto  dalla  tabella  unica
          allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
          gennaio   1956,  n.  19,  e  successive  modificazioni,  e'
          attribuita  una  indennita'  integrativa  speciale  mensile
          determinata  per ogni anno, applicando, su una base fissata
          in   lire   40.000  mensili  per  tutti  i  dipendenti,  la
          variazione  percentuale  dell'indice  del  costo della vita
          relativo  agli  ultimi  dodici  mesi  anteriori  al  luglio
          dell'anno  immediatamente precedente, rispetto a quello del
          giugno   1956,   che  si  considera  uguale  a  100.  Nella
          percentuale  che  misura  la  variazione,  si trascurano le
          frazioni  dell'unita'  fino  a  cinquanta  centesimi  e  si
          arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
            Si  intende  per  indice del costo della vita relativo ai
          dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi
          indici  mensili  del  costo  stesso accertati dall'Istituto
          centrale  di  statistica per i settori dell'industria e del
          commercio.
            L'indennita'  integrativa  speciale  di cui al precedente
          primo comma:
              a)  e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione
          dello  stipendio,  o  della paga, o della retribuzione, nei
          casi  di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione
          disciplinare  od  altra  posizione  di  stato  che  importi
          riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi
          di sospensione delle competenze stesse;
              b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile,
          ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza,
          di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;
              c)  e'  esente  da  qualsiasi ritenuta, comprese quelle
          erariali,  e  non concorre a formare il reddito complessivo
          ai fini dell'imposta complementare;
              d)  non  e'  dovuta  al  personale civile e militare in
          servizio  all'estero  fornito dell'assegno di sede previsto
          dalla  legge  4  gennaio  1951,  n.  13,  o da disposizioni
          analoghe.
              L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo
          titolo,  con opzione per la misura piu' favorevole nei casi
          di consentito cumulo di impieghi.
              Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  di cui al presente
          articolo, e' stabilito in lire 2400 mensili nette.
              Per   ciascuno  degli  esercizi  successivi,  l'importo
          dell'indennita'  integrativa speciale sara' determinato con
          decreto del Ministro per il tesoro".
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 27 maggio 1959, n.
          324,  come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10
          agosto  1964,  n.  656,  e dal decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 108, e' il seguente:
            "Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi,
          temporanei   o   rinnovabili,   diretti,   indiretti  o  di
          riversibilita',   sia   normali   che   privilegiati,  gia'
          liquidati  o  da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo
          pensioni  delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
          ferroviaria,   del   Fondo  per  il  culto,  del  Fondo  di
          beneficenza   e   di   religione   della  citta'  di  Roma,
          dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex economali e degli
          Archivi  notarili,  e'  concessa una indennita' integrativa
          speciale  determinata per ogni anno applicando, su una base
          fissata  in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od
          assegni,  la  variazione  percentuale dell'indice del costo
          della  vita  relativo  agli ultimi dodici mesi anteriori al
          luglio  dell'anno  immediatamente  precedente,  rispetto  a
          quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella
          percentuale  che  misura  la  variazione,  si trascurano le
          frazioni  dell'unita'  fino a 50 centesimi e si arrotondano
          per eccesso le frazioni superiori.
            L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai
          titolari  di  pensioni  o  di assegni indicati nell'art. 20
          della  legge  29  aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
          legge 12 febbraio 1955, n. 44.
            Si  intende  per  indice del costo della vita relativo ai
          dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi
          indici  mensili  del  costo  stesso accertati dall'Istituto
          centrale  di  statistica per i settori dell'industria e del
          commercio.
            L'indennita'  integrativa  speciale  di  cui  al presente
          articolo:
              a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
              b)  e'  esente  da  qualsiasi ritenuta, comprese quelle
          erariali,  e  non concorre a formare il reddito complessivo
          ai fini dell'imposta complementare;
              c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.
              Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
          Stato  o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in
          parte  a  carico  di  altri  enti, l'indennita' integrativa
          speciale  e'  corrisposta  per  la parte proporzionale alla
          quota  di  pensione  od assegno originariamente liquidata a
          carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
              L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo
          titolo,  con  opzione  per  la  misura  piu' favorevole, ai
          titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
              La  corresponsione dell'indennita' integrativa speciale
          e'  sospesa  nei  confronti  dei  titolari  di  pensioni od
          assegni  ordinari  che  prestino  opera  retribuita,  sotto
          qualsiasi   forma,  presso  lo  Stato,  le  amministrazioni
          pubbliche  e gli enti pubblici in genere ancorche' svolgano
          attivita' lucrativa.
              La  concessione dell'indennita' integrativa speciale di
          cui  al  presente  articolo  e'  disposta, d'ufficio, dagli
          uffici  provinciali  del  tesoro  che  hanno  in  carico le
          rispettive partite di pensione od assegno.
              Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
          dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui al presente
          articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
              Per   ciascuno  degli  esercizi  successivi,  l'importo
          dell'indennita'  integrativa speciale sara' determinato con
          decreto del Ministro per il tesoro.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
          per  il  trattamento  di  quiescenza di cui all'art. 77 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.
          656.
              Il  relativo  maggior  onere  resta  a carico del fondo
          medesimo".
            -   Parte   della   disciplina   relativa  all'indennita'
          integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge
          27  maggio  1959,  n.  324,  e' contenuta anche nell'art. 3
          della   legge  29  maggio  1982,  n.  297  (concernente  la
          disciplina  del  trattamento  di  fine  rapporto e norme in
          materia     pensionistica),     che    ha    disposto    la
          trimestralizzazione    delle    variazioni   nella   misura
          dell'indennita'  integrativa speciale, e nell'art. 21 della
          legge  27  dicembre  1983, n. 730 (legge finanziaria 1984),
          che,  a  decorrere  dal  1984,  ha modificato il sistema di
          perequazione   automatica  delle  pensioni  dei  lavoratori
          dipendenti di tutti i settori pubblici e privati.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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