Legge Ordinaria n. 89 del 19/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1985 n. 70)
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgera' a Venezia nel mese di aprile 1985.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo
tecnologico  e  l'occupazione,  che avra' luogo a Venezia nel mese di
aprile  1985,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.500 milioni, da
iscriversi  nello  stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 1985.
  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri
degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, provvede
a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per
lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore
di  uno  o  piu'  funzionari,  di  importo  anche eccedente il limite
previsto  dall'articolo  56  del  regio  decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
  In  relazione  all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di
far  fronte  ai  conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni  di  servizi  sono  eseguiti  in  deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato.
  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  sulle predette aperture di
credito  e'  presentato,  entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della
Conferenza,  alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne
curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri coordina gli apporti del
Ministro  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica e dei Ministeri
degli   affari   esteri,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della pubblica
istruzione.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  vigente  dell'art.  56  del  regio  decreto 18
          novembre 1923, n. 2440, e' il seguente:
            "Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato
          del  servizio  di  tesoreria, nel caso in cui l'adozione di
          altra   forma   di   pagamento  sia  incompatibile  con  la
          necessita'  dei  servizi,  aperture  di credito a favore di
          funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese,
          sia  in  conto della competenza dall'esercizio che in conto
          residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)   spese   fisse  ed  indennita',  quando  non  siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il   personale   che  presta  servizio  presso  gli  uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti  consentano  il pagamento a mezzo di funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate in
          apposito  elenco  per  capitoli,  da  unirsi  alla legge di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto  dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe  ed assegni ai Corpi organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9)  somme  da  pagarsi all'estero e per fornire i fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10)  pagamenti  in  conto,  dipendenti da contratti con
          associazioni  cooperative di produzione e lavoro o consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori  per  i  quali  l'amministrazione giudichi opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
              Per  le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5)
          le  aperture  di  credito per ciascun capitolo di spesa non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni,  salvo  maggiori  limiti  stabiliti da particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
              Per  le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito  distintamente  per  ogni  contratto di fornitura o
          lavoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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