Legge Ordinaria n. 22 del 29/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 11 febbraio 1986 n. 34)
Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, relativa al bacino di carenaggio di Livorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio  1980,  n.
326, sono destinate anche al pagamento  della  revisione  prezzi  dei
lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in  applicazione  del
primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                NICOLAZZI, Ministro dei lavori 
                                pubblici 
 
                              Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Note all'articolo unico:

            -  L'art.  1  della  legge n. 326/1980 (Autorizzazione di
          spesa   per   la   concessione  di  un  contributo  per  il
          completamento   del  bacino  di  carenaggio  del  porto  di
          Livorno)  autorizza  il  Ministero  dei  lavori  pubblici a
          concedere   al   consorzio   livornese  per  il  bacino  di
          carenaggio  il  contributo di lire quattordici miliardi per
          il  completamento  delle  opere  per  il  potenziamento del
          bacino   di  carenaggio  e  per  opere  essenziali  per  la
          funzionalita' e competitivita' del bacino stesso.
            -  Il  primo  comma  dell'art.  4 della legge n. 741/1981
          (Ulteriori  norme  per  l'accelerazione delle procedure per
          l'esecuzione  di  opere  pubbliche)  prevede  che l'importo
          degli  interessi  per  ritardato pagamento dovuti in base a
          norme  di  legge,  di  capitolato  generale e speciale o di
          contratto,  venga  computato e corrisposto in occasione del
          pagamento,  in  conto o a saldo, immediatamente successivo,
          senza necessita' di apposite domande e riserve.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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