Legge Ordinaria n. 360 del 08/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 luglio 1986 n. 165)
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal
seguente:
  "I  comitati  nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono
organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale
per l'adempimento dei propri compiti.
  Essi  sono  costituiti  da un complesso di centosessantatre membri,
dei quali:
    a)  cinquantuno  sono  eletti  dai  professori  di  ruolo, di cui
trentaquattro  appartenenti  alla  prima  e  diciassette alla seconda
delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  nell'ambito  delle  facolta'
universitarie  di  scienze  sperimentali, matematiche e tecniche, tra
gli appartenenti al medesimo corpo votante;
    b)  ventisette  sono  eletti  dai  professori  di  ruolo,  di cui
diciotto  appartenenti  alla  prima  e  nove alla seconda delle fasce
previste  dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980,  n.  382,  nell'ambito  delle  facolta' giuridiche,
politico-sociali,  storico-filosofico-letterarie  e delle facolta' di
scienze  economiche  e  statistiche, tra gli appartenenti al medesimo
corpo votante;
    c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio
nazionale    delle    ricerche   con   qualifica   di   collaboratore
tecnico-professionale,   tra   gli  appartenenti  al  medesimo  corpo
votante;
    d)  venti  sono  eletti  da  esperti  e  ricercatori addetti agli
organismi  non  universitari  di  ricerca  scientifica,  dipendenti o
vigilati  da  amministrazioni  statali  o  da  enti pubblici, tra gli
appartenenti al medesimo corpo votante;
    e)  quindici  sono  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  su  designazione  del  Ministro per il coordinamento delle
iniziative  per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti
operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle
attivita'     terziarie     ad     alto     contenuto    tecnologico,
economico-finanziarie   e   bancarie,   che  non  risultano  compresi
nell'elettorato  attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere
precedenti;
    f)  quindici  sono  eletti  dagli appartenenti alle categorie dei
professori  incaricati  e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo
dei  ricercatori  universitari  di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  tra  gli
appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.
    La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con
la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio
nazionale delle ricerche.
    I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in
carica  sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione
e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non
oltre il 31 maggio 1988.
    Il  numero  e  la  competenza  dei comitati nazionali, nonche' le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle  elezioni e per le nomine sono
stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo
5.
    Alle  riunioni  dei comitati partecipano, con voto consultivo, un
rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la   ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  un  rappresentante  del
Ministero della pubblica istruzione.
    Per  l'esame  di  affari  di  carattere  generale  o  di notevole
importanza  il  presidente  del  Consiglio  nazionale delle ricerche,
sentito  il  consiglio  di  presidenza,  puo'  convocare  i  comitati
nazionali in assemblea plenaria".
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  La  legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo
          della ricerca scientifica".
            -  L'art.  1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei
          professori   universitari   e  istituzione  del  ruolo  dei
          ricercatori.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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