Legge Ordinaria n. 658 del 11/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 ottobre 1986 n. 240)
Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Universita' Cornell' negli Stati Uniti d'America.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine della istituzione  di  una  cattedra  di  studi  europei
intitolata a Luigi Einaudi presso l'Universita' Cornell, con sede  in
Ithaca, New  York,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
autorizzata ad erogare un  contributo  massimo  di  500  milioni,  da
iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986,  a  favore  della
stessa Universita', allorche' e nella misura in cui  tale  contributo
risulti  necessario  e  sufficiente   a   completare   la   copertura
finanziaria della spesa  di  1,5  milioni  di  dollari  USA  prevista
dall'Universita' Cornell per l'istituzione della cattedra. 
  2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni  previste
dal  comma  1  per  l'erogazione  del  contributo  e  la  misura  del
contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  dovra'
ottenere  dal  rettore   dell'Universita'   Cornell   richiesta   del
contributo  e  copia  della  documentazione  relativa   all'effettivo
reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari  per
l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare. 
  3. La Presidenza del Consiglio provvede a somministrare la somma di
cui al primo comma mediante  apertura  di  credito  a  favore  di  un
funzionario   delegato,   anche   eccedente   il   limite    previsto
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  come
modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92. 
  4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla predetta  apertura  di
credito   e'   presentato,   entro   sei   mesi   dalla   conclusione
dell'esercizio  finanziario  entro  il  quale  le  spese  sono  state
erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro -  Ufficio
speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura
l'inoltro alla Corte dei conti. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 3:
            Il  testo  vigente  dell'art.  56  del  R.D. n. 2440/1923
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla   contabilita'  generale  dello  Stato),  cosi'  come
          modificato  dall'articolo  unico della legge n. 92/1975, e'
          il seguente:
            "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto
          incaricato  del  servizio  di  tesoreria,  nel  caso in cui
          l'adozione  di  altra  forma di pagamento sia incompatibile
          con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore
          di  funzionari  delegati,  per  il pagamento delle seguenti
          spese,  sia in conto della competenza dell'esercizio che in
          conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)   spese   fisse  ed  indennita',  quando  non  siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il   personale   che   presta  servizi  presso  gli  uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti  consentano  il pagamento a mezzo di funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate in
          apposito  elenco  per  capitoli,  da  unirsi  alla legge di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della  truppa  e dei quadrupedi e' per servizi di rimonta e
          acquisto  dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9)  somme  da  pagarsi all'estero e per fornire i fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10)  pagamenti  in  conto,  dipendenti da contratti con
          associazioni  cooperative di produzione e lavoro o consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori  per  i  quali  l'amministrazione giudichi opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
              Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
          aperture  di  credito  per  ciascun  capitolo  di spesa non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni,  salvo  maggiori  limiti stabiliti (la particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
              Per  le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito  distintamente  per  ogni  contratto di fornitura o
          lavoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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