Legge Ordinaria n. 91 del 03/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1986 n. 82)
Finanziamento integrativo della partecipazione italiana alla Esposizione internazionale di Vancouver.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il Commissario  generale  per  l'Esposizione  internazionale  di
Vancouver 1986 e' autorizzato ad  utilizzare  per  la  partecipazione
italiana a detta Esposizione, oltre ai fondi gia' stanziati con legge
11 agosto 1984, n. 450, le disponibilita' residue  provenienti  dalla
gestione  relativa  alla  partecipazione   italiana   all'Esposizione
internazionale di Tsukuba. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Nota all'articolo unico:
              La legge n. 450/1984 reca norme relative alle modalita'
          per il finanziamento e l'organizzazione, fra l'altro, della
          partecipazione   italiana   alla  Esposizione  mondiale  di
          Vancouver    (1986)    sul   tema   "I   trasporti   e   le
          telecomunicazioni".   L'art.   1   prevede   che   per   la
          partecipazione  dell'Italia  alla  predetta esposizione sia
          autorizzata  la  spesa di 5.000 milioni da iscriversi nello
          stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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