Legge Ordinaria n. 938 del 24/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 gennaio 1987 n. 4)
Gestione dell'aeroporto di Venezia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sentito il Consiglio superiore dell'aviazione
civile,  l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera e' affidato in
concessione  per  la  durata  di 30 anni ad una apposita societa' per
azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria
della  regione  Veneto,  della  provincia  di Venezia e del comune di
Venezia,  la  cui  costituzione e' promossa dallo stesso Ministro dei
trasporti.  Alla  stessa  societa'  e'  affidata  in  concessione  la
realizzazione   delle   opere   di   ammodernamento  e  completamento
dell'aeroporto,  ivi  comprese  quelle relative alla aerostazione. La
concessione e' disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo
stesso  decreto  di  concessione  o,  con  le  stesse  modalita', con
successivo decreto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, di concerto con il
Ministro  della  marina  mercantile  ed  il Ministro del tesoro, sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il passaggio alla nuova
societa'  concessionaria  dei beni e del personale del Provveditorato
al  porto  di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per
la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.
  3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova
societa'  concessionaria  subentra  al  Provveditorato  al  porto  di
Venezia  in  tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e
alla  realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti
derivanti  dall'esercizio  dell'aeroporto compresi quelli di cui alla
legge  5  maggio  1976,  n.  324,  continuano  ad  essere devoluti al
concessionario.
  4.  Fino  alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non
superiore  a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Provveditorato  al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione
e  contabilita'  separate,  le  attivita'  occorrenti  ad  assicurare
l'esercizio  dell'aeroporto  e  la realizzazione delle opere indicate
nel comma 1.
  5.   Sono   abrogati  l'ultimo  comma  dell'articolo  2  del  regio
decreto-legge  14  marzo  1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio
1929,  n. 1342, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 agosto
1957,  n.  797,  nonche'  gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n.
797.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 3:
            La  legge  n. 324/1976 concerne nuove norme in materia di
          diritti  per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
          civile.

          Note all'art. 1, comma 5:
            -  L'ultimo  comma  dell'art.  2  del R.D.L., n. 503/1929
          (concernente  ordinamento  del  Provveditorato  al porto di
          Venezia),  come  sostituito  dall'art.  1  della  legge  n.
          797/1957   stabiliva   che   "possono  essere  affidati  al
          Provveditorato  anche  la  costruzione  e  la  gestione  di
          aeroporti  che sorgessero nel territorio della provincia di
          Venezia".
            -  Gli  articoli  2, 3 e 4 della citata legge n. 797/1957
          stabilivano:
              (Art.   2):   che   "qualora  al  Provveditorato  siano
          attribuiti  i  compiti  di cui all'ultimo comma dell'art. 1
          della presente legge, un rappresentante del Ministero della
          difesa-aeronautica    sara'    chiamato    a    far   parte
          rispettivamente  del  Consiglio  di  amministrazione  e del
          Comitato esecutivo";
              (Art.  3):  che "all'art. 13 del regio decreto-legge 14
          marzo  1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n.
          1342,  e'  aggiunto  il  comma seguente: "Il Provveditorato
          potra' contribuire alle spese per l'eventuale costruzione e
          gestione  di  aeroporti  nella  provincia  di Venezia nella
          misura  che  sara'  stabilita con deliberazione del proprio
          Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della
          marina mercantile, di concerto col Ministero del tesoro"";
              (Art.   4):   che   "i  servizi  aeroportuali  previsti
          dall'ultimo   comma   dell'art.   1  della  presente  legge
          costituiranno   una  gestione  speciale,  con  contabilita'
          separata dal bilancio ordinario del Provveditorato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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