Legge Ordinaria n. 119 del 24/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1987 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni
urgenti  in  materia di scarichi dei frantoi oleari, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  2,  le  parole:  "e  della  normativa  regionale  di
attuazione," sono soppresse;
      il comma 4 e' soppresso;
      al  comma  5, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta";   e   le   parole:  "nell'osservanza  delle  prescrizioni
regionali e dei regolamenti locali," sono soppresse.
    All'articolo 2:
      al  comma  2,  le  parole:  "entro  il  30  giugno  1988"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino
alla  data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i
cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive
e  dall'utilizzo  di  acqua  per  la  diluizione delle paste e per la
lavatura  degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo
previa  autorizzazione  del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre
trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca
pericolo  per  la  salute  pubblica, purche', a cura del titolare del
frantoio,   vengano  applicate  ai  reflui  procedure  e  metodi  per
l'abbattimento  dei  carichi inquinanti in misura non inferiore al 50
per  cento  e,  comunque,  previa  decantazione  in vasche utilizzate
esclusivamente a tale scopo".
    All'articolo  4,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "del medesimo
articolo   1"   sono   aggiunte  le  seguenti:  "e  dal  comma  2-bis
dell'articolo 2".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  -  1.  Per  la  realizzazione di un programma di ricerca
scientifica  ed  applicata,  coordinato  dal Ministero dell'ambiente,
finalizzato   principalmente   all'individuazione   di   sistemi   di
depurazione   delle   acque   reflue   dei  frantoi  tecnicamente  ed
economicamente  compatibili  con  le  condizioni  della  produzione e
all'approfondimento  della  natura  e  della composizione delle acque
medesime,   anche   per   consentire  una  eventuale  modifica  delle
condizioni  di  smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio
1976,  n.  319,  e'  concesso  al Ministro per il coordinamento delle
iniziative  per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento
di lire 10 miliardi per l'anno 1987.
  2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento
e  l'adeguamento  degli  scarichi delle acque reflue dei frantoi alle
norme  della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire
con  impianti  di  trattamento  ed individuando i soggetti pubblici e
privati  a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I
piani  regionali  sono  redatti  sulla  base di indirizzi emanati dal
Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali
di  cui  al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati
ad  assumere  mutui  ventennali  con  la  Cassa depositi e prestiti a
carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
  4.  Per  la  costruzione  o l'adeguamento alle norme della legge 10
maggio  1976,  n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di
impianti   di   trattamento  delle  acque  di  scarico  dei  frantoi,
compatibili  con  il  piano  regionale di cui al comma 2, da parte di
soggetti  privati,  operanti anche in forme associate, possono essere
concessi  contributi  secondo  le  disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  novembre  1976, n. 902, su conforme
parere  della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma e determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.
  5.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire   10   miliardi   nell'anno  finanziario  1987  a  valere  sulle
disponibilita'   del   fondo   speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46.
  6.  Per  le  finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
lire  30  miliardi  a  partire  dall'anno  finanziario  1988,  cui si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 19871989, al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
1987,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento:  "Fondo  per  gli
investimenti destinati alla tutela ambientale".
  7.  Per  le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
lire  20  miliardi  per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902,  che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si
provvede,  quanto  a  lire  10  miliardi,  mediante riduzione di pari
importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di
cui  all'articolo  1  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare
all'entrata  del  bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione
al  competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante
utilizzo  di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo
comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              PANDOLFI,  Ministro  dell'agricoltura e
                                delle foreste

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  10,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          20 del 26 gennaio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 11 aprile 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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