Legge Ordinaria n. 37 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 23 febbraio 1987 n. 44)
Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonche' disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  24  del  testo unico delle norme sulla circolazione
stradale  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Ciclomotori).  -  1. Ciclomotori sono i veicoli con due
ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
    a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
    b)  capacita'  di sviluppare su strada piana una velocita' fino a
40 chilometri/ora.
    2.  Detti  veicoli,  qualora superino il limite stabilito per una
delle   caratteristiche   indicate  nel  comma  1,  sono  considerati
motoveicoli".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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