Legge Ordinaria n. 154 del 13/05/1988 (Pubblicata nella G. U del 14 maggio 1988 n. 112)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia
tributaria,  nonche'  per  la  semplificazione  delle  procedure   di
accatastamento  degli  immobili urbani, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
  L'articolo 3 e' soppresso.
  All'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, le parole: 'lettere a) e g)'
sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'.
  3-ter.  All'articolo  17,  comma  1,  del  suddetto testo unico, le
parole da: 'Per la indennita'' fino a: 'versato  al  Fondo  predetto'
sono  sostituite  dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennita'
equipollenti al trattamento di fine  rapporto,  comunque  denominate,
alla  cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,  e'  computato  previa
detrazione  di  una  somma  pari  alla percentuale di tali indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del  collocamento  a  riposo  o
alla  data  in  cui  e'  maturato  il  diritto  alla  percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva  del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza'.
  3-quater.  All'articolo  17, comma 2, del suddetto testo unico, con
effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti  del  comma
1',  sono  aggiunte  le  seguenti:  'L'ammontare  netto e' costituito
dall'importo  dell'indennita'  che  eccede  quello  complessivo   dei
contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi
a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo  annuo
in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti
dei  fondi  o  casse  di previdenza tenuti alla prestazione non siano
previste  clausole  che  consentano  l'erogazione  di   anticipazioni
periodiche sull'indennita' spettante'".
  All'articolo 5:
   il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella
A allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972,   n.   633,   devono  intendersi  comprese  le  prestazioni  di
radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto  pubblico
o di noleggio da rimessa";
   dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Nel  n.  21  della  parte  II  della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
parole:   'case  rurali  di  cui  all'articolo  39  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597'  devono
intendersi  riferite  alle costruzioni rurali di cui alle lettere a),
b), c) e d) del predetto articolo 39";
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "4-bis.  Il  n.  28  della  tabella  B allegata al decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1985,  n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
  4-ter.   Agli   effetti  dell'articolo  38-  bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  in  caso  di
cessione  del  credito  risultante  dalla  dichiarazione annuale deve
intendersi che  l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possa
ripetere  anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi
non presti la  garanzia  prevista  nel  secondo  comma  del  suddetto
articolo  fino  a  quando  l'accertamento  sia  diventato definitivo.
Restano  ferme  le   disposizioni   relative   al   controllo   delle
dichiarazioni,  delle  relative  rettifiche  e  all'irrogazione delle
sanzioni nei confronti del cedente il credito.
   4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  dovuto  a  cooperative a
proprieta'  indivisa  indicate  alla  lettera   g),   ultimo   comma,
dell'articolo  3  dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul
valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni  e
servizi  utilizzati  per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento,
energia elettrica, gas, manutenzioni e  riparazioni  e  simili.  Tali
forniture  devono  intendersi  comprese  fra  'le  altre  cessioni  o
prestazioni accessorie' previste dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633, e successive
modificazioni e integrazioni.
  4-quinquies.  Con effetto dal 1› gennaio 1988 non e' detraibile, da
parte delle  suddette  cooperative,  l'imposta  sul  valore  aggiunto
afferente  gli  acquisti  di beni e servizi relativi alle prestazioni
rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile".
  All'articolo  7,  al  comma  7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "E'  altresi'  sospesa  l'applicazione  della  disposizione
concernente   i   redditi   derivanti   dall'esercizio  di  attivita'
organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente  e  dei  suoi
familiari  contenuta  nell'articolo  51,  comma  2,  lettera  a), del
predetto testo unico".
  All'articolo  8,  al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ";
per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello  stesso  articolo  2  la
facolta'  di  optare  per  il  regime ordinario ai soli effetti della
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari  si
intende  esercitata,  in  mancanza  di  espressa  attestazione  nella
dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio
di  attivita',  anche  se  la  detrazione  risulta  eseguita nei modi
ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli  anni  1985,  1986  e
1987".
  All'articolo 9:
   al  comma  1,  le  parole:  "e  delle  camere  di commercio," sono
sostituite dalle seguenti: ", delle camere di commercio,  degli  enti
porto  e  delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti
aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla  vigilanza
del Ministero della marina mercantile,";
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "1-bis.  I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da
parte degli enti percettori di proventi da  canoni  di  locazione  di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a
norma dell'articolo 25 della legge  8  agosto  1977,  n.  513,  nella
gestione  speciale  di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30  dicembre  1972,  n.  1036,  agli  effetti  delle
imposte  sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al
1› gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988".
 All'articolo 10:
   il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  tabella  A  allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079,
come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6
ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal  decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita
dalla seguente:
                                                           'TABELLA A
                         TABELLA DELLE TASSE
             PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI
 
                                                          Per ogni
                                                          100.000 o
                                                         frazione di
              Specificazione dei contratti                L. 100.000
                           ---                                 --
  a) Conclusi direttamente tra i contraenti: azioni . . . . 140
  valori in moneta, verghe, o divise estere (*) . . . . . . 100
  titoli  di  Stato  e  garantiti  compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento
di agenti di cambio, o banche  iscritte  all'albo  di  cui  al  regio
decreto-legge  20  dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:
azioni. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
  valori in moneta, verghe, o divise estere (*). . . . . . . 90
  titoli  di  Stato  e  garantiti  compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 (**)
 c) Conclusi tra agenti di cambio: azioni. . . . . . . .     15
  valori in moneta, verghe, o divise estere (*). . . . .     40
  titoli  di  Stato  e  garantiti  compresi i contratti pronti contro
termine e obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . .      9 (**)
                        ----------------------
(*) Sono esenti i contratti per contanti.
(**)  L'imposta  dovuta  non  puo'  superare l'importo di 1 milione e
600.000 lire'";
   al  comma  2, dopo le parole: "sugli stessi titoli", sono aggiunte
le seguenti: "o divise estere";
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "2-bis.  Le  aliquote  stabilite  dall'articolo  18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate
allo  0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i
finanziamenti  all'esportazione  di  durata  superiore  a   18   mesi
dall'articolo   5   del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.  53,
e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non
rientranti nell'ambito  della  legge  24  maggio  1977,  n.  277.  Le
disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base
a contratti conclusi successivamente alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.
   2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal
15 marzo 1988".
  Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  10-bis.  -  1.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati  la  forma,  il
valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle
marche per i contratti di borsa.
  2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di
valori bollati, per un singolo contratto non puo' superare  l'importo
di  L.  800.000;  la  differenza  d'imposta,  totale  o  parziale, e'
riscossa mediante visto per  bollo  dell'ufficio  del  registro.  Gli
estremi  della  bolletta  dovranno  essere  riportati su ogni parte o
sezione del foglietto".
 Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
 "Art.  11-bis.  -  1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e'  sostituito
dal seguente:
  'Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 26, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597,  per  i  redditi  dominicali  dei terreni e per i redditi agrari
valgono le risultanze del catasto al 31  agosto  di  ciascun  periodo
d'imposta  quando  c'e'  corrispondenza  tra  le  colture praticate e
quelle che  risultano  in  catasto.  Se  tale  rispondenza  manca,  i
possessori  a  titolo  di  proprieta',  enfiteusi,  usufrutto o altro
diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono  tenuti,
in  sede  di  dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici
interessate dalle variazioni di coltura la tariffa  d'estimo  attuale
relativa  alla  qualita' di coltura in atto e alla stessa classe gia'
attribuita alla coltura variata o, in mancanza  di  essa,  all'ultima
classe  esistente  per  la  coltura  praticata.  Se  non e' possibile
attribuire alle superfici la qualita' propria della coltura praticata
si  applicano  le  tariffe attribuite a terreni della stessa qualita'
ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in
condizioni  agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe
la regola di cui al presente comma'.
  2.  L'articolo  50  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
  'Art.  50.  -  1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito
dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni
in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito  agrario,
si  applica  una  pena  pecuniaria  da  lire  cinquecentomila  a lire
cinquemilioni'".
 All'articolo 12:
   al  comma  1,  dopo  il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il
contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o  nella  dichiarazione
di  successione  di  volersi avvalere delle disposizioni del presente
articolo";
  al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "in
duplice esemplare, che  il  contribuente  e'  tenuto  a  produrre  al
competente  ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di
formazione dell'atto pubblico, o  di  registrazione  della  scrittura
privata,  ovvero  dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti
giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di
successione;   l'ufficio  restituisce  un  esemplare  della  ricevuta
attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata  presentazione
della  ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637";
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "3-bis.  Agli  effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il
valore iniziale degli immobili iscritti in catasto  con  attribuzione
di  rendita,  se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a
60 volte il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto  e,  per  i
fabbricati,  a  80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul  reddito  per
l'anno  di  riferimento  del  valore  iniziale,  ne'  e' sottoposto a
rettifica il valore della nuda proprieta'  e  dei  diritti  reali  di
godimento  sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella
determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro
e  dell'imposta  di successione. La disposizione si applica anche con
riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni, verificatisi anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto sempreche'
l'accertamento del valore iniziale non  risulti  gia'  definito  alla
suddetta data.
  3-ter.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 11 della legge 17 dicembre
1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
  '1-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 8 si applicano anche
alle  successioni  apertesi  e  alle  donazioni   poste   in   essere
anteriormente   al  1›  luglio  1986,  per  le  quali  non  sia  gia'
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile.  Se  il
valore  risulta  dichiarato,  entro  il  30  giugno  1986,  in misura
inferiore  a  quella  risultante  dalla  applicazione  del   suddetto
articolo  8,  i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni,
adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla  applicazione
dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti
stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione
dell'atto  relativamente  alle  successioni apertesi o alle donazioni
registrate anterior mente al 1› gennaio 1986 e con  quelli  stabiliti
per  l'anno  1985  relativamente  alle  successioni  apertesi  o alle
donazioni registrate nel 1986 prima  della  pubblicazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A
tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30
settembre 1988, dichiarazione integrativa'.
  3-quater.   La   disposizione  del  comma  3-  ter  e'  applicabile
sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
 Dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:
 "Art.  12-bis.  - 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune
intese con la Presidenza della Camera dei deputati  e  la  Presidenza
del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici  della  Camera  dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  in  modo  da consentire
l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico
contenute  negli  archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto
dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
  2.  Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese
di cui al comma 1, sono adottate  le  disposizioni  per  definire  le
modalita'  e  i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le
aggregazioni dei dati da rendere disponibili  e  la  periodicita'  di
aggiornamento,  tenuto  conto  dei  piani  di  sviluppo  del  sistema
informativo dell'anagrafe tributaria".
 L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740
miliardi  per  l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Detrazioni IRPEF'.
  2.  All'onere  di  cui  all'articolo  4,  commi  3- ter e 3-quater,
valutato in lire 50 miliardi annui per  gli  anni  1989  e  1990,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo  utilizzando  parzialmente  l'accantonamento  'Esenzione  di
imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di
sviluppo'. I relativi rimborsi sono effettuati  a  decorrere  dal  1›
gennaio 1989.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6,
13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987,  n.  533,
nonche' nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n.  4.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 maggio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  COLOMBO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                      -------------------------
          AVVERTENZA:
             Il   decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          61 del 14 marzo 1988.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 15 giugno 1988.
 

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