Legge Ordinaria n. 221 del 22/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 23 giugno 1988 n. 146)
Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennita' stabilita 
dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  e'  attribuita,
  nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e 
qualifiche equiparate  delle  cancellerie  e  segreterie  giudiziarie
   nonche' a quello previsto dalla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e 
dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, secondo le percentuali indicate
nell'allegata tabella con riferimento alle  diverse  qualifiche,  con
assorbimento del compenso di cui  all'articolo  168  della  legge  11
luglio 1980, n. 312, ed all'articolo unico della  legge  11  novembre
1982, n. 862, e successive modificazioni, come da ultimo  determinato
dalla legge 12 aprile 1984, n. 65, e dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13  aprile  1984,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta in ratei  mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario,  di  aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o  facoltativa  previste
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,  e  di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa. 
  3. L'indennita' e' comunque corrisposta al personale  di  cui  agli
articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo  8
della legge 17 novembre 1978, n. 715. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.  3  della  legge  n.  27/1981
          (Provvidenze  per  il  personale  di  magistratura)  e'  il
          seguente:
             "Art. 3. - Fino all'approvazione di una nuova disciplina
          del trattamento economico del personale di cui alla legge 2
          aprile  1979,  n. 97, e' istituita, a favore dei magistrati
          ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano
          nello  svolgimento della loro attivita', a decorrere dal 1
          luglio 1980, una speciale indennita' non pensionabile, pari
          a  L.  4.400.000  annue, da corrispondersi in ratei mensili
          con esclusione dei periodi  di  congedo  straordinario,  di
          aspettativa  per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o
          facoltativa previsti negli articoli 4 e 7  della  legge  30
          dicembre  1971,  n. 1204, e di sospensione dal servizio per
          qualsiasi causa.
             L'indennita'  di  cui  al primo comma non e' computabile
          nella determinazione dell'indennita' prevista  dall'art.  1
          della  legge  31 ottobre 1965, n. 1261. Essa e' adeguata di
          diritto,  ogni  triennio,  contestualmente  all'adeguamento
          degli   stipendi   previsti   dall'art.    2  nella  misura
          percentuale per questi ultimi stabilita.
             Agli   uditori,  fino  al  conferimento  delle  funzioni
          giurisdizionali, l'indennita' e' corrisposta in misura pari
          alla meta' di quella erogata agli altri magistrati.
             Alla erogazione della indennita' si provvede nelle forme
          previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".
             -   La  legge  n.  1206/1962  e  la  legge  n.  862/1982
          riguardano  rispettivamente   il   personale   dell'ufficio
          traduzioni  dell'amministrazione  centrale del Ministero di
          grazia e giustizia ed il personale degli archivi  notarili.
             -  Il testo dell'art. 168 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente:
             "Art.168  (Compenso  per  il  personale del Ministero di
          grazia e giustizia). - In considerazione della  eccezionale
          situazione  in  cui versa l'Amministrazione giudiziaria per
          le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata,
          per   un  biennio  a  decorrere  dal  1  giugno  1979,  la
          devoluzione al personale  delle  cancellerie  e  segreterie
          giudiziarie  e  dell'ufficio  traduzioni  di  leggi ed atti
          stranieri, nonche' a quello di altre amministrazioni  dello
          Stato  che  presti  effettivo servizio presso la ragioneria
          centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo
          corrispondente    a   5.500.000   ore   annue   di   lavoro
          straordinario in aggiunta alle  erogazioni  previste  dagli
          articoli  1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 luglio 1977, n. 422, e dell'art. 1 della legge 22 luglio
          1978, n. 385.
             Con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito
          il consiglio di  amministrazione,  il  suddetto  monte  ore
          verra'  ripartito  fra  i  vari uffici dell'Amministrazione
          giudiziaria, in  relazione  alle  unita'  di  personale  in
          servizio  ed  al  carico  di  lavoro  con  l'indicazione di
          parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del
          limite massimo per ciascun dipendente".
             -  Il testo dell'articolo unico della legge n. 862/1982,
          relativa all'estensione al personale degli archivi notarili
          delle  disposizioni  contenute nell'art. 168 della legge n.
          312/1980 soprariportato, e' il seguente:
             "Articolo  unico.  -  Per le esigenze di normalizzazione
          dei  servizi  ed  in   considerazione   della   eccezionale
          situazione  in  cui  versa  l'Amministrazione degli archivi
          notarili, e' autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31  maggio
          1983,  la  devoluzione  a  tutto  il  personale  che presta
          effettivo servizio nella  predetta  amministrazione  di  un
          importo    corrispondente   a   226.000   ore   di   lavoro
          straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per  l'anno
          1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1
          e 2 del decreto del Presidente della Repubbblica 22  luglio
          1977,  n.   422,  e  dall'articolo  1 della legge 22 luglio
          1978, n. 385.
             Con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito
          il consiglio di  amministrazione,  il  suddetto  monte  ore
          verra'  ripartito  fra  i  vari uffici dell'Amministrazione
          degli  archivi  notarili,  in  relazione  alle  unita'   di
          personale   in   servizio   ed  al  carico  di  lavoro  con
          l'indicazione di parametri basati sulla effettiva  presenza
          in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
             Alla   spesa   relativa   all'anno   1982,  valutata  in
          complessive  L.   926.000.000,  si  fara'  fronte  mediante
          prelevamento dal fondo dei sopravanzi".
             -  La  legge  n.  65/1984  concerne l'"ulteriore proroga
          delle disposizioni contenute nell'art. 168 della  legge  n.
          312/1980" ed all'art. 1 cosi' dispone:
             "Art.  1. - Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11
          luglio 1980, n.  312,  prorogate  con  il  decreto-legge  6
          giugno  1981, n.  284, convertito, con modificazioni, nella
          legge 1 agosto 1981, n.  431, e con  il  decreto-legge  12
          agosto  1983,  n. 372, convertito, con modificazioni, nella
          legge 11 ottobre 1983,  n.  547,  nonche'  quelle  previste
          dalla  legge  11 novembre 1982, n. 862, anch'esse prorogate
          con il decreto-legge 12 agosto 1983,  n.  372,  convertito,
          con  modificazioni,  nella  legge  11  ottobe 1983, n. 547,
          restano ulteriormente in vigore.
             Il  monte  ore  per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31
          dicembre 1984 e' fissato  in  7.640.000  ore,  delle  quali
          240.000 per il personale degli archivi notarili".
             -  Il  D.P.C.M.  13  aprile  1984  concerne il "Compenso
          incentivante in attuazione dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          29  aprile  1983  concernente il personale dei Ministeri ed
          altre categorie" ed all'art. 1 dispone:
             "Art.  1  (Destinatari  e  misure). - A decorrere dal 1
          gennaio 1984, al personale di cui all'art.  1  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  25 giugno 1983, n. 344,
          nonche' al personale di cui  all'articolo  26-quater  della
          legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  in  servizio presso le
          amministrazioni dello Stato,  e'  corrisposto  un  compenso
          incentivante  la  produttivita'  nelle misure mensili lorde
          stabilite, per ciascuna qualifica funzionale, nell'allegata
          tabella in relazione alla effettiva prestazione giornaliera
          di servizio.
             Il  compenso di cui al precedente comma compete anche ai
          coadiutori  degli  uffici   notificazione,   esecuzione   e
          protesti  dipendenti  dal  Ministero  di grazia e giustizia
          addetti ai servizi interni, nonche' al personale del  lotto
          di  cui  al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e
          successive modificazioni.
             Il  compenso  non  e'  corrisposto al personale che, per
          qualsiasi    motivo,    non    presta    servizio    presso
          l'amministrazione  di  appartenenza, fatta eccezione per il
          personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo
          1968, n. 249 e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n.
          715, e per  quello  assente  per  infermita'  o  infortunio
          dipendente da causa di servizio.
             Il  compenso  incentivante  di  cui  al precedente primo
          comma compete anche al personale  pubblico  dipendente  che
          sia  distaccato,  comandato  o  in posizione di fuori ruolo
          nelle  amministrazioni  statali,  presso  le  quali   viene
          erogato il compenso di cui innanzi. In tal caso il compenso
          e'   corrisposto   dall'amministrazione   presso   cui   il
          dipendente  presta  servizio,  con  onere  a  carico  degli
          stanziamenti dei  propri  capitoli  di  spesa  previsti  in
          bilancio.
             Fatta   salva   l'opzione   per   il   trattamento  piu'
          favorevole,  il  compenso  non  e'  cumulabile  con   altri
          analoghi  emolumenti  accessori  allo  stipendio e comunque
          denominati,  fruiti  a   carico   dell'amministrazione   di
          appartenenza.
             Le misure mensili indicate nell'allegata tabella vengono
          corrisposte  per  non  piu'  di   undici   mesi   all'anno,
          globalmente considerati, anche se per frazioni di mese.
             Tali  misure  sono  ridotte di un ventiseiesimo per ogni
          giornata lavorativa di assenza, se l'orario settimanale  e'
          articolato  in  sei  giornate,  e  di  un  ventiduesimo  se
          l'orario settimanale e' articolato in cinque giornate".
             - Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971
          (Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente:
             "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
               a)  durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
               b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la  data
          effettiva del parto;
               c) durante i tre mesi dopo il parto.
             L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
          mesi dalla data presunta del parto  quando  le  lavoratrici
          sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione all'avanzato
          stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi   gravosi   o
          pregiudizievoli.
             Tali  lavori  sono  determinati  con  propri decreti dal
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite  le
          organizzazioni sindacali".
             "Art.  7.  - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
          lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria  di
          cui  alla  lettera c) dell'articolo 4 della presente legge,
          per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di
          sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
             La  lavoratrice  ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
          lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore  a
          tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
             I  periodi  di  assenza  di cui ai precedenti commi sono
          computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti
          relativi  alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia".
             -  Il  testo  degli  articoli  45  e  47  della legge n.
          249/1968  (Delega   al   Governo   per   il   riordinamento
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  per  il  decentramento
          delle funzioni e per il riassetto delle  carriere  e  delle
          retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente:
             "Art.  45.  -  I dipendenti civili delle amministrazioni
          dello Stato, comprese quelle ad ordinamento  autonomo,  che
          ricoprono   cariche   elettive   in   seno   alle   proprie
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative  sono,  a  domanda da presentare tramite la
          competente organizzazione,  collocati  in  aspettativa  per
          motivi sindacali".
             "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di
          cui al precedente articolo 45 che  siano  componenti  degli
          organi  collegiali  statutari  delle  varie  organizzazioni
          sindacali del personale civile dello Stato e che non  siano
          collocati  in  aspettativa  per  motivi  sindacali  sono, a
          richiesta  della  rispettiva  organizzazione,  autorizzati,
          salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di
          servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola
          per  il  tempo  necessario  per  presenziare  alle riunioni
          dell'organo collegiale o per l'espletamento  della  normale
          attivita'  sindacale.  In ciascuna provincia e per ciascuna
          organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa  per
          tre  dipendenti  per  Ministero, azienda autonoma od ordine
          scolastico e per una  durata  media  non  superiore  a  tre
          giorni  al mese. A tal fine non si computano le assenze dal
          servizio per  la  partecipazione  a  congressi  e  convegni
          nazionali   ovvero   per  la  partecipazione  a  trattative
          sindacali   su   convocazione   dell'amministrazione.   Ove
          ricorrano  particolari  esigenze  delle  organizzazioni, le
          amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze
          oltre i limiti predetti".
             -   L'art.   8   della   legge  n.  715/1978  (Copertura
          finanziaria del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai
          dipendenti dello Stato) e' cosi' formulato:
             "Art.  8.  -  Per i permessi sindacali retribuiti di cui
          all'articolo 47 della legge  18  marzo  1968,  n.  249,  e'
          consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad
          amministrazioni operanti nella stessa  provincia.  In  tale
          ipotesi   i  nominativi  dei  beneficiari  dovranno  essere
          segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati,  anche  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e la designazione
          avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione
          per  i  casi  di decadenza dall'incarico sindacale elettivo
          ovvero di impedimento per cause di forza maggiore.
             I  permessi  sindacali  retribuiti  sono  concessi  alle
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  su
          base nazionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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