Legge Ordinaria n. 339 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 11 agosto 1988 n. 188)
Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio
temporaneo  fino  al  raggiungimento  del  limite  di  eta'  per   il
collocamento  in  congedo assoluto, con il consenso degli interessati
ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di
finanza  che  si  trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al
collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato  servizio
temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i
vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo  per  limite
di eta'.
   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 devono possedere i seguenti
requisiti:
    a)  aver  riportato,  nell'ultimo  quinquennio, una qualifica non
inferiore a "superiore alla media"  e  non  essere  stati  sanzionati
disciplinarmente;
    b)  non  essere  rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo
quinquennio, per malattia, licenza di  convalescenza  od  aspettativa
per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
    c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
   3.  I  militari  richiamati a norma del comma 1 non possono essere
mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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