Legge Ordinaria n. 508 del 21/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 25 novembre 1988 n. 277)
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento 
  1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita  con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue. 
  2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa: 
    a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; 
    b) ai  cittadini  nei  cui  confronti  sia  stata  accertata  una
inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si  trovino
nella impossibilita' di deambulare senza  l'aiuto  permanente  di  un
accompagnatore  o,  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli   atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. 
  3. Fermi restando i  requisiti  sanitari  previsti  dalla  presente
legge, l'indennita' di accompagnamento non e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai  minorati
nei  cui  confronti  l'accertamento   delle   prescritte   condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di  istanza  presentata  dopo  il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 
  4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente  legge  non
e' compatibile con  analoghe  prestazioni  concesse  per  invalidita'
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. 
  5. Resta salva per l'interessato  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento piu' favorevole. 
  6.  L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa  ai   cittadini
residenti nel territorio nazionale. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 406/1968 reca "Norme per la concessione di
          una  indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi   assoluti
          assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
             -    La   legge   n.   18/1980   reca   "Indennita'   di
          accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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