Legge Ordinaria n. 138 del 03/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 24 aprile 1989 n. 95 suppl. ord.)
Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione di cooperazione in materia di  assistenza  amministrativa
ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985. 
 

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