Legge Ordinaria n. 33 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 6 febbraio 1989 n. 30)
Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988-1989-1990.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   In   considerazione  delle  finalita'  istituzionali  e  delle
attivita' di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati  sono
assegnati,  per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, contributi
alle  associazioni  combattentistiche  e  assimilate,  di  cui   alla
allegata  tabella  A,  particolarmente  meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   24   luglio   1977,  n.  616,  modificato  dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
  2.  Salvo  quanto previsto nella presente legge, sono prorogate per
gli anni 1988, 1989 e 1990 le disposizioni  contenute  nel  titolo  I
della  legge  19 novembre 1987, n. 476, riguardanti le procedure e le
modalita' per la concessione di contributi  a  favore  degli  enti  e
delle associazioni di promozione sociale.
  3. Per l'anno 1988, le domande di contributo da parte degli enti ed
associazioni di  cui  al  comma  2,  devono  essere  presentate  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e per gli anni successivi,  entro  il  31
marzo,  unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 della
legge 19 novembre 1987, n. 476.
  4.  Gli  enti  ed  associazioni di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a  dimostrazione  del
concreto  perseguimento delle finalita' istituzionali, una relazione,
con rendiconto, dell'attivita' svolta, alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  che  a sua volta presenta al Parlamento una relazione
consuntiva sulla regolarita' dei  bilanci  e  sulla  attivita'  delle
singole  associazioni  ai  fini  della  determinazione dei contributi
dello Stato per i successivi esercizi.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2, determinati complessivamente
in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e  1990,  sono
erogati  a  valere  sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo
24, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  617/1977  concerne l'attuazione della
          delega di cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.
          382,  in  materia  di trasferimento e di delega di funzioni
          statali alle regioni a statuto ordinario. Il relativo  art.
          115, nel testo modificato dal D.L. n.  481/1978 (Fissazione
          al 1› gennaio 1979  del  termine  previsto  dall'art.  113,
          decimo  comma,  del  D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, per la
          cessazione   di   ogni   contribuzione,   finanziamento   o
          sovvenzione  a  favore degli enti di cui alla tabella B del
          medesimo  decreto,  nonche'  norme  di   salvaguardia   del
          patrimonio  degli  stessi enti, delle istituzioni pubbliche
          di   assistenza   e   beneficenza   e    della    disciolta
          amministrazione  per le attivita' assistenziali italiane ed
          internazionali), cosi' recita:
             "Art.  115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di
          cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione  finale,
          che   abbiano   una  struttura  associativa,  continuano  a
          sussistere  come  enti  morali  assumendo  la  personalita'
          giuridica  di diritto privato con il decreto del Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  precedente
          e  ad  essi  individualmente  relativo.  Essi conservano la
          titolarita'  dei  beni  necessari  allo  svolgimento  delle
          attivita'  associative, nonche' di quelle derivanti da atti
          di liberalita' o contributi degli associati.
             Alla  individuazione  dei  beni di cui sopra si provvede
          con il decreto di cui al precedente art. 113.
             Il   decreto   di   cui  al  presente  articolo  dispone
          l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo  per
          il   sostegno   dell'attivita'  associativa  delle  persone
          giuridiche  private  costituite  ai  sensi   del   presente
          articolo;  tale  contributo,  per  l'anno  1979, non potra'
          comunque superare il 50 per cento di quello  erogato  dallo
          Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
          per l'ANMIL nell'articolo  1-decies  del  decreto-legge  18
          agosto  1978,  n.  481,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione.
             In  ogni  caso  a  fare  tempo dal 31 dicembre 1979 sono
          abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
          salari,    stipendi,   retribuzioni,   pensioni,   rendite,
          prestazioni previdenziali in genere,  compensi  od  assegni
          continuativi,  ovvero contributi obbligatori a favore degli
          enti di cui al primo comma.
             A partire dal 1› gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
          all'ultimo  comma  hanno  diritto  di  percepire   mediante
          ritenuta  sulle  pensioni  assegni  e rendite erogati dallo
          Stato  o  da  enti  pubblici  previdenziali,  i  contributi
          associativi  che  i  titolari  delle  suddette  prestazioni
          intendono loro versare mediante  delega  in  forma  libera.
          Entro  il  30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
          pubblici   interessati   stabiliscono   mediante   apposite
          convenzioni,  da stipularsi con gli enti associativi di cui
          al primo e ultimo comma,  le  modalita'  della  riscossione
          delle ritenute di cui al presente comma.
             Dal  1› gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
          di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati,  con
          apposite    leggi    potra'   assegnare   contributi   alle
          associazioni nazionali che statutariamente e  concretamente
          dimostreranno  di  perseguire fini socialmente e moralmente
          rilevanti".
             -  La legge n. 476/1987 concerne la nuova disciplina del
          sostegno alle attivita' di promozione sociale e  contributi
          alle  associazioni  combattentistiche. Il titolo I riguarda
          gli enti e le associazioni di promozione sociale. Il  testo
          dell'art. 3 della citata legge n.  476/1987 e' il seguente:
             "Art.   3   (Presentazione   delle  domande  e  relativa
          documentazione).  1.  Per  l'anno  1986,  le   domande   di
          contributo  da parte degli enti e delle associazioni di cui
          al  precedente  art.  2  devono  essere   presentate   alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni
          dall'entrata in vigore della  presente  legge.  Per  l'anno
          successivo, le domande devono essere presentate entro il 31
          marzo,  unitamente  ad  un  programma  che  specifichi   le
          attivita'   di  cui  all'art.  1,  da  attuarsi  a  livello
          nazionale, e i relativi impegni finanziari.
             2.  Entro  i  medesimi  termini  devono  inoltre  essere
          presentate:
               a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
               b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno
          per il quale  viene  presentata  richiesta  di  contributo,
          regolarmente approvato dagli organi statutari;
               c)  copia  del  bilancio consuntivo, relativo all'anno
          precedente a quello della presentazione  della  domanda  di
          contributo,  da cui risultino anche i contributi ricevuti a
          qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province
          e loro associazioni o consorzi;
               d)   attestazione  circa  la  disponibilita'  o  meno,
          completa o parziale, di  personale  statale  o  degli  enti
          locali, non a carico del bilancio sociale;
               e)    relazione    sull'attivita'   svolta   nell'anno
          precedente;
               f)  dichiarazione del legale rappresentante attestante
          il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che
          hanno  provveduto  al pagamento della quota associativa per
          l'anno  antecedente  a  quello  della  presentazione  della
          richiesta di contributo;
               g)  per  i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una
          relazione attestante i  requisiti  richiesti  nel  medesimo
          comma per l'accesso al contributo".
             -   La   legge  n.  67/1988  reca  disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge  finanziaria  1988).   Il  primo  comma dell'art. 24
          autorizza  la  spesa  di  lire  30  miliardi  nel  triennio
          1988-1990,  in  ragione  di  lire  10  miliardi  annui, per
          contributi  alle  associazioni  combattentistiche  e   alle
          associazioni  previste  dalla  legge 6 febbraio 1985, n. 14
          (Proroga dei contributi a carico dello Stato in  favore  di
          associazioni   per   il   sostegno  della  loro  azione  di
          promozione sociale) e successive modificazioni.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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