Legge Ordinaria n. 40 del 01/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 febbraio 1989 n. 34)
Norme in materia di finanza regionale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  1989,  la  quota  del 15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti  analoghi,
indicata  alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e' elevata al 23,906 per cento e, a tal fine,
il  fondo  comune  di  cui  al  predetto articolo 8 e' determinato in
complessive lire 6.401 miliardi.
  2.  Il  fondo  comune, come sopra determinato, e' comprensivo delle
somme di cui all'articolo 18, ultimo comma,  della  legge  30  aprile
1976,  n.  386,  all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891,
all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641,
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
1979  (concernente  il  trasferimento alle regioni ed ai comuni delle
funzioni  di  carattere  assistenziale   non   previdenziale   svolte
dall'INAIL),   all'articolo   4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle  regioni
di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la
carta), alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8  della
legge  26  aprile  1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi  13  agosto  1984,  n.
479,  19 maggio 1986, n. 206, nonche' delle somme di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera a), del  decreto-legge  28
agosto  1987,  n.  355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
ottobre 1987, n. 434.
  3.  Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in
proporzione delle quote attribuite a  ciascuna  regione  al  medesimo
titolo  per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a
carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge  10  aprile
1981, n. 151, in quote trimestrali.
  4.  Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le
entrate di cui all'articolo 1-duodecies del decreto-legge  18  agosto
1978,  n.  481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di  entrata  3344,  3355  e
3356,  quelle  di  cui  ai decreti del Presidente della Repubblica 18
aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358,  per
la  parte  spettante alle regioni a statuto ordinario, nonche' quelle
di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre  1977,  n.
891, che affluiscono al capitolo 2224.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 8 della legge n.
          281/1970 (Provvedimenti finanziari per  l'attuazione  delle
          regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
             "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  istituito  un  fondo  il   cui   ammontare   e'
          commisurato   al   gettito  annuale  dei  seguenti  tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
               a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli
          oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
               b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
               c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
               d)  il  75  per  cento  delle imposte di fabbricazione
          sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e  analoghe  materie
          zuccherine;
               e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui
          gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
               f)  il  25 per cento dell'imposta erariale sul consumo
          dei tabacchi".
             -  Il  testo dell'intero art. 18 della legge n. 386/1976
          (Norme  di  principio,  norme  particolari  e   finanziarie
          concernenti gli enti di sviluppo) e' il seguente:
             "Art.  18. - E' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi
          da iscrivere nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste,   quale
          contributo dello Stato per  l'anno  1976,  nella  spesa  di
          funzionamento  degli  enti  indicati  nel  primo  comma del
          precedente  art.  14  e  dell'Ente  nazionale  per  le  Tre
          Venezie.
             E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  100  miliardi  per
          ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale  concorso  dello
          Stato  nelle spese di funzionamento degli enti regionali di
          sviluppo.
             Il  predetto importo sara' ripartito tra le regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del
          CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art.
          13 della legge 16 maggio 1970,  n.  281,  su  proposta  del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
             A  partire  dall'anno  1976  e  fino  a quando non venga
          diversamente disposto con i  provvedimenti  da  emanare  ai
          sensi  della  legge  20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22
          luglio 1975, n.  382,  e'  autorizzata  la  concessione  di
          contributi  in  favore  dell'Opera  nazionale  combattenti,
          dell'ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  in  Puglia,
          Lucania  ed  Irpinia  e dell'ente autonomo per la bonifica,
          l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria, nelle province
          di  Arezzo,  Perugia,  Siena e Terni, nella misura annua di
          lire 3 miliardi".
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 891/1977 (Norme
          per  il  rifinanziamento  del  piano  degli  asili  nido  e
          modifica  della  legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044)
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Al fine di assicurare il completamento del
          piano degli asili nido  previsto  dalla  legge  6  dicembre
          1971,  n.  1044,  e'  istituito  a favore delle regioni uno
          speciale  'Fondo  integrativo  per  gli  asili   nido'   da
          iscrivere  in  apposito  capitolo dello stato di previsione
          della spesa del Ministero della sanita'".
             -  Il  testo  dell'art. 1-duodecies del D.L. n. 481/1978
          (Fissazione  al  1›  gennaio  1979  del  termine   previsto
          dall'art.  113,  decimo  comma,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la  cessazione
          di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore
          degli enti di cui alla  tabella  B  del  medesimo  decreto,
          nonche'  norme  di salvaguardia del patrimonio degli stessi
          enti,  delle  istituzioni   pubbliche   di   assistenza   e
          beneficenza   e  della  disciolta  Amministrazione  per  le
          attivita' assistenziali italiane e  internazionali)  e'  il
          seguente:
             "Art.  1-duodecies.  -  A  decorrere  dal 1› aprile 1979
          l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al  Ministero  del
          tesoro,  ai  fini  della  ripartizione  trimestrale  tra le
          regioni, i  fondi  riscossi  e  gia'  destinati  per  legge
          all'ENAOLI,  all'ONPI  e all'ANMIL detratte rispettivamente
          le norme di cui al settimo comma dell'art.  1-sexies  e  al
          primo e terzo comma dell'art. 1-decies".
             -  Il  testo  dell'art.  6  del  D.P.R.  18 aprile 1979,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  giugno
          1979,  relativo  al  trasferimento alle regioni di funzioni
          dell'INAIL, e' il seguente:
             "Art.  6. - Le spese necessarie per l'assolvimento delle
          funzioni indicate  nei  precedenti  articoli  1  e  2  sono
          determinate  in complessive L. 4.857.000.000 (funzioni gia'
          svolte dall'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali
          (INAIL) di cui al capo IX, concernente  i  grandi  invalidi
          del   lavoro,   del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n  1124,
          relative     alla     qualificazione,     riqualificazione,
          addestramento e perfezionamento professionale, nonche'  gli
          interventi  finalizzati  al  reinserimento  degli  invalidi
          nell'attivita' produttiva; funzioni gia' svolte  dall'INAIL
          di  cui  al  capo  IX,  concernente  i  grandi invalidi del
          lavoro,   del   testo   unico   delle   disposizioni    per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
          relative all'assistenza  materiale  e  morale,  comprensiva
          degli  interventi economici straordinari, dei soggiorni per
          cure termali e climatiche, del ricovero in case di  riposo,
          dell'assistenza  scolastica  in  favore  di invalidi e loro
          figli nonche'  gli  interventi  per  favorire  la  vita  di
          relazione degli invalidi, n.d.r.)".
             -  Il  testo  dell'art.  4  del  D.P.R.  18 aprile 1979,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  150  del  2  giugno
          1979,  relativo  al  trasferimento  di  funzioni  dell'Ente
          nazionale per la cellulosa e per la carta, e' il  seguente:
             "Art.  4.  -  Resta  destinata  allo  svolgimento  delle
          funzioni di  competenza  regionale  una  percentuale  delle
          disponibilita' annuali dell'Ente nazionale per la cellulosa
          e per la carta, pari a quella risultante  dall'assegnazione
          di cui al precedente art. 3 (L.  3.000.000.000, n.d.r.).
             Tale  cifra  sara'  iscritta  nel  bilancio dell'Ente in
          apposito  capitolo  nel  comparto   passivo   delle   spese
          istituzionali,  e  sara' dall'Ente versata, annualmente sul
          fondo comune previsto dalla legge 16 maggio 1970,  n.  281,
          ai  fini  dello  svolgimento, da parte delle regioni, delle
          funzioni trasferite di 'promozione  ed  agevolazione  delle
          produzioni agricole per la cellulosa'".
             -  Il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge n.
          181/1982 (Legge finanziaria 1982) e' il seguente:
             "Il   fondo   comune   regionale  determinato  ai  sensi
          dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto
          previsto al precedente comma e' comprensivo:
               a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal
          bilancio dello Stato  e  delle  relative  spese  aggiuntive
          spettanti  alle  regioni  a  statuto ordinario in relazione
          alle funzioni statali trasferite a  tutto  il  31  dicembre
          1981  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616;
               b)  delle  somme  spettanti  alle  regioni  a  statuto
          ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio  1975,
          n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          dell'art.  10  della  legge  23  dicembre  1975,  n.   698,
          dell'art.  3 della legge 22 maggio 1978, n.  194, dell'art.
          22 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  dell'articolo
          unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642".
             - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge n. 138/1984
          (Mobilita'  e   sistemazione   definitiva   del   personale
          risultato   idoneo  agli  esami  di  cui  all'art.  26  del
          decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.   663,  convertito  in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
          33) e' il seguente:
             "Le  somme  occorrenti  per  provvedere,  dal 1› gennaio
          1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:
               a)   le   amministrazioni  statali,  sono  annualmente
          iscritti   nello   stato   di   previsione   di    ciascuna
          amministrazione interessata;
               b) le province, i comuni e loro consorzi, le comunita'
          montane e  le  aziende  municipalizzate,  sono  annualmente
          rimborsate   dal   Ministero  dell'interno  direttamente  a
          ciascun  ente   interessato,   sulla   base   di   apposite
          certificazioni,  le  cui  modalita' saranno determinate con
          decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  quello
          del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore della presente legge;
               c)  le regioni e gli altri enti territoriali di cui al
          primo comma  dell'art.  5  della  presente  legge,  esclusi
          quelli   indicati   nella   precedente   lettera  b),  sono
          annualmente  rimborsate  dal  Ministero  del  tesoro   alle
          regioni,  sulla  base  di  apposita  certificazione  le cui
          modalita' saranno determinate con decreto del Ministro  del
          tesoro,   sentita  la  commissione  interregionale  di  cui
          all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
             -  La  legge  n.  479/1984 reca: "Aumento del contributo
          dello Stato a favore delle case  di  riposo  per  musicisti
          'Fondazione   Giuseppe  Verdi'  di  Milano  e  per  artisti
          drammatici italiani 'Lyda Borelli' di Bologna".
             -  La  legge  n. 206/1986 reca: "Contributo alla casa di
          riposo per artisti drammatici 'Lyda Borelli'".
             -   Il   testo   dell'art.   2   del  D.L.  n.  355/1987
          (Finanziamento  integrativo  della  spesa  per  i   rinnovi
          contrattuali  del  pubblico  impiego,  del  Fondo sanitario
          nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario
          per   la   finanza   locale,  nonche'  autorizzazione  alla
          corresponsione  di  anticipazioni  al  personale)   e'   il
          seguente:
             "Art. 2. - 1. Al fine di assicurare il finanziamento dei
          maggiori oneri  connessi  con  l'attuazione  dei  contratti
          1985-1987:
               a)  il  Fondo sanitario nazionale di parte corrente e'
          integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987  e  di  lire
          872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;
               b)  i  trasferimenti  statali a favore delle regioni a
          statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per
          l'anno  1987  e  di  lire  56  miliardi  per l'anno 1988 ed
          esercizi successivi;
               c)  i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle
          province e delle comunita'  montane  sono  incrementati  di
          lire  323  miliardi  per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi
          per l'anno 1988 ed esercizi successivi.
             2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore
          spesa derivante dall'aumento dell'aliquota  contributiva  a
          carico  dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio 1986, n. 41:
               a)  i  trasferimenti  statali a favore delle regioni a
          statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per
          l'anno 1987 ed esercizi successivi;
               b)  i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle
          province e delle comunita'  montane  sono  incrementati  di
          lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.
             3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per  l'anno  1987
          ed  in  lire  1.703  miliardi  per l'anno 1988, ed esercizi
          successivi, si provvede:
               a) per l'anno 1987:
               1)  quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno   1987,   all'uopo    utilizzando    lo    specifico
          accantonamento  'Integrazione  dei  trasferimenti agli enti
          locali ed al sistema sanitario per la  riparametrazione  di
          alcuni livelli funzionali';
               2)  quanto  a lire 22 miliardi mediante corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando  l'accantonamento  'Nuova
          disciplina della finanza regionale';
               3)  quanto  a  lire  482 miliardi mediante utilizzo di
          quota  parte  delle  maggiori   entrate   derivanti   dalla
          variazione  di inquadramento nella tariffa di vendita delle
          marche di tabacchi  lavorati  di  produzione  nazionale  ed
          estera  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 16
          dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  292
          del 17 dicembre 1986;
               4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire
          92 miliardi e lire 271  miliardi,  mediante  corrispondente
          riduzione,  rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai
          capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di  previsione
          del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;
               b) per gli anni 1988 e 1989:
               1)  quanto  a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti
          anni, mediante utilizzo delle  proiezioni  per  i  medesimi
          anni   dell'accantonamento   predetto   'Integrazione   dei
          trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario  per
          la   riparametrazione   di   alcuni   livelli  funzionali',
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1987-1989,  al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per l'anno 1987;
               2)  quanto  a  lire 22 miliardi, per ciascuno di detti
          anni, mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni
          medesimi  dell'accantonamento  predetto  'Nuova  disciplina
          della finanza regionale', iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
               3)  quanto  a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti
          anni, mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
          entrate  derivanti  dalla variazione di inquadramento nella
          tariffa di vendita delle marche  di  tabacchi  lavorati  di
          produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del
          Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;
               4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per
          ciascuno di detti anni, con utilizzo,  rispettivamente,  di
          quota  parte  delle  proiezioni per gli anni medesimi degli
          stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862  dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge
          quadro  per  l'ordinamento,  la  ristrutturazione   ed   il
          potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione
          del  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di
          esercizio  e  per  gli  investimenti  nel  settore)  e'  il
          seguente:
             "Art.  9.  -  E'  istituito,  a  partire  dall'esercizio
          finanziario 1982, presso  il  Ministero  dei  trasporti  un
          Fondo  nazionale  per il ripiano dei disavanzi di esercizio
          delle  aziende  di  trasporto  pubbliche  e   private   che
          esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
             Il  fondo  viene dotato per il 1982 di un importo pari a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente, in favore delle aziende  di  cui  al  primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.
             Per  il 1983 e per gli anni successivi la variazione del
          fondo sara' determinata, con  apposita  norma  da  inserire
          nella  legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
          della  componente  prezzi  nella  variazione  del  prodotto
          interno  lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
          precedente e  risultante  nella  relazione  generale  sulla
          situazione economica del Paese.
             La  legge  finanziaria  per  il  1982  e  per  gli  anni
          successivi indichera'  l'ammontare  del  fondo  di  cui  al
          secondo   comma,   nonche'   il   maggior  onere  derivante
          dall'applicazione del terzo comma e la relativa  copertura.
             A  partire  dall'anno  1982  le  erogazioni  spettanti a
          ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della  legge
          16  maggio 1970, n.  281, sono ridotte di un importo pari a
          quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti
          del secondo comma.
             Agli  effetti  di quanto previsto dal secondo comma, gli
          enti  locali  dovranno  evidenziare   i   loro   interventi
          finanziari  nella  certificazione  da produrre al Ministero
          dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n.  843
          (legge finanziaria).
             Le  regioni  comunicheranno  al Ministero dei trasporti,
          entro il 31  ottobre  1981,  l'importo  degli  stanziamenti
          previsti  nei  bilanci  di previsione dell'anno finanziario
          1981 per le finalita' di cui al primo comma.
             Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto, di
          concerto con il Ministro  del  tesoro  e  d'intesa  con  la
          commissione  consultiva  interregionale  di cui all'art. 13
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di
          ripartizione  del  fondo  tra le regioni, comprese quelle a
          statuto speciale, sulla base della dimensione  dei  servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende  come  previsto  dall'art.  6.  Il   Ministro   dei
          trasporti  provvede  altresi' alla effettiva corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.
             Le   regioni   a   loro  volta  assegnano  i  rispettivi
          finanziamenti agli enti o alle  aziende  di  trasporto  con
          riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
             Sara'  sentito,  altresi',  il  parere della commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13 dela legge  16
          maggio  1970,  n.  281, sui programmi annuali di attuazione
          dei piani di risanamento tecnico-economico  delle  ferrovie
          in  concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297.
          Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli
          di   bilancio  relativi  agli  interventi  a  favore  delle
          ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa
          legge,  sia  intervenuta  la  delega  alle  regioni  di cui
          all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616".
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge n. 891/1977 (per il
          titolo si veda nelle note all'art. 1) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Lo  speciale fondo di cui all'art. 1 viene
          alimentato:
               a)  dai  contributi  di  cui  all'art. 8 della legge 6
          dicembre 1971, n. 1044, dovuti a decorrere dal  periodo  di
          paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
          1976, che l'INPS versera' trimestralmente al bilancio dello
          Stato  con  imputazione ad apposito capitolo dello stato di
          previsione delle entrate;
               b)  da un contributo a carico dello Stato sul bilancio
          1978 per complessivi 20 miliardi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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